Art. 14. Pagamento degli assegni vitalizi 1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti. 2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 5 (Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio). - 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1, dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.". - Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.