Art. 14.
                  Pagamento degli assegni vitalizi
  1.   Al  pagamento  degli  assegni  vitalizi,  sia  provvisori  che
   definitivi,  provvedono  i  dipartimenti  provinciali  del  tesoro
   competenti  in relazione alla residenza degli interessati, secondo
   le  modalita' di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base
   al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono
   agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi
   adempimenti.
  2.  L'assegno  vitalizio  ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
   20 ottobre  1990,  n.  302,  decorre  dal  primo  giorno  del mese
   successivo a quello di presentazione della domanda.
  3.  L'assegno  vitalizio,  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
   legge  23 novembre  1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in
   vigore della predetta legge.
 
          Note all'art. 14:
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990,
             n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
             nelle note all'art. 4.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge 20
             ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle
             premesse):
              "Art.   5   (Opzione  dei  superstiti  per  un  assegno
             vitalizio).  -  1. Il coniuge di cittadinanza italiana o
             il  convivente more uxorio e i parenti a carico entro il
             secondo  grado  di cittadinanza italiana possono optare,
             se  destinatari in tutto o in parte della elargizione di
             cui  al  comma  1,  dell'art.  4,  in base all'ordine di
             spettanza,  per  un  assegno  vitalizio personale a loro
             favore, non reversibile, del seguente ammontare:
                a)   lire   600   mila   mensili,   se   i   chiamati
             all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
                b)   lire   375   mila   mensili,   se   i   chiamati
             all'elargizione sono quattro o cinque;
                c)   lire   300   mila   mensili,   se   i   chiamati
             all'elargizione sono in numero superiore a cinque.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 2, comma 1, della legge 23
             novembre  1998,  n.  407  (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse), v. nelle note all'art. 4.