Art. 15.
Attribuzione   e   pagamento   di   due  annualita'  del  trattamento
   pensionistico  di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni
   del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
   1092.
  1.  All'attribuzione  del beneficio previsto dall'articolo 2, comma
   3,  della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti
   dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in
   conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
   1  della  legge  20 ottobre  1990, n. 302, come risulta modificato
   dall'articolo  1,  comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998,
   n.   407,   nonche'  ai  superstiti  delle  vittime  delle  azioni
   terroristiche,    provvedono,    d'ufficio,   le   amministrazioni
   competenti  a  norma  dell'articolo 2 del presente regolamento per
   gli  eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per
   gli   eventi   verificatisi   prima   della   data   suddetta   le
   amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.
  2.  Il  beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per
   gli  orfani  secondo  le  rispettive  quote  di  compartecipazione
   stabilite  dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
   1973, n. 1092.
  3.  L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e'
   quello  corrispondente  a  due  volte  l'ammontare annuo lordo del
   trattamento  pensionistico  calcolato  alla  data dell'11 dicembre
   1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa
   non  sia  gia'  stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
   trattamento  di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi
   prima  di  tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente,
   il  beneficio  in  esame  viene liquidato ai superstiti sulla base
   dell'importo  annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero
   del  trattamento  speciale  attribuito  ai  sensi  del decreto del
   Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato
   alla data del decesso del dante causa.
  4.  Il  pagamento  avviene  contestualmente  alla liquidazione e il
   relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio
   centrale del bilancio.
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  il  testo  dell'art. 2, comma 3, della legge 23
             novembre  1998,  n.  407  (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
             vigente  dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
             (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              "Art.  1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
             un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di  ferite  o
             lesioni  riportate  in  conseguenza  dello svolgersi nel
             territorio  dello  Stato  di  atti  di  terrorismo  o di
             eversione  dell'ordine  democratico, a condizione che il
             soggetto  leso non abbia concorso alla commissione degli
             atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
             dell'art.   12   del  codice  di  procedura  penale,  e'
             corrisposta  una elargizione fino a lire 150 milioni, in
             proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata,
             con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di
             1,5 milioni per ogni punto percentuale.
              2.   L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
             corrisposta    a    chiunque    subisca   un'invalidita'
             permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
             conseguenza  dello  svolgersi nel territorio dello Stato
             di  fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle
             finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del
             codice penale, a condizione che:
                a)   il   soggetto   leso  non  abbia  concorso  alla
             commissione  del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati
             che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12
             del codice di procedura penale;
                b)   il   soggetto  leso  risulti  essere,  al  tempo
             dell'evento,  del  tutto estraneo ad ambienti e rapporti
             delinquenziali,  salvo  che si dimostri l'accidentalita'
             del  suo  coinvolgimento  passivo  nell'azione criminosa
             lesiva,   ovvero  risulti  che  il  medesimo,  al  tempo
             dell'evento,   si   era   gia'   dissociato  o  comunque
             estraniato  dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali
             cui partecipava.
              3.  La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche a
             chiunque  subisca un'invalidita' permanente, per effetto
             di  ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza dello
             svolgersi  nel  territorio  dello Stato di operazioni di
             prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai
             commi  1  e 2, a condizione che il soggetto leso sia del
             tutto  estraneo  alle  attivita' criminose oggetto delle
             operazioni medesime.
              4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
             corrisposta  a  chiunque, fuori dai casi di cui al comma
             3,  subisca  un'invalidita'  permanente,  per effetto di
             ferite    o    lesioni    riportate    in    conseguenza
             dell'assistenza  prestata,  e  legalmente  richiesta per
             iscritto  ovvero  verbalmente  nei  casi di flagranza di
             reato  o  di  prestazione  di  soccorso, ad ufficiali ed
             agenti  di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali
             ed  agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od
             operazioni  di  cui  al  presente articolo, svoltesi nel
             territorio dello Stato.
              5.   Ai   fini  del  presente  articolo,  l'invalidita'
             permanente  che  comporti  la  cessazione dell'attivita'
             lavorativa  o  del  rapporto  di  impiego e' equilibrata
             all'invalidita'  permanente  pari a quattro quinti della
             capacita' lavorativa".
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
             Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092, v. nelle note
             all'art. 5.