Art. 15. Attribuzione e pagamento di due annualita' del trattamento pensionistico di riversibilita' liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonche' ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati. 2. Il beneficio e' liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio e' quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, ove questa non sia gia' stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilita', ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa. 4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento e' soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Per completezza di informazione si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equilibrata all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della capacita' lavorativa". - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, v. nelle note all'art. 5.