Art. 16.
Esenzione  IRPEF  del  trattamento speciale di riversibilita' e delle
   pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei
   destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.
   407.
  1.    L'esenzione    dall'IRPEF   del   trattamento   speciale   di
   riversibilita'  corrisposto  ai superstiti dei caduti e' applicata
   d'ufficio   da  parte  degli  ordinatori  secondari  di  spesa,  a
   decorrere  dall'11 dicembre  1998. Le amministrazioni competenti a
   norma  dell'articolo  2  del  presente  regolamento  provvedono, a
   titolo  ricognitivo,  ad  inviare apposita informazione ai cennati
   enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'.
  2.  L'indennita'  integrativa  speciale e' corrisposta dai medesimi
   ordinatori  secondari  di  spesa  con  decorrenza  dalla  data del
   trattamento  speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma
   5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche'
   tale  indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello
   speciale trattamento di pensione in godimento.
  3.  L'esenzione  dall'IRPEF  del  trattamento privilegiato di prima
   categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100
   del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
   1092,  e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
   subito  un'invalidita'  permanente per effetto di ferite o lesioni
   per  gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
   di  cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
   e'  applicata  d'ufficio  da  parte  degli ordinatori secondari di
   spesa,   a   decorrere   dall'11 dicembre  1998,  per  gli  eventi
   verificatisi successivamente a detta data.
  4.  Per  gli  eventi  verificatisi  prima dell'11 dicembre 1998, si
   procede a domanda degli interessati.
 
          Note all'art. 16:
              -  Per  il  testo  dell'art. 2, comma 5, della legge 23
             novembre  1998,  n.  407  (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 100 del decreto
             del  Presidente  della  Repubblica  29 dicembre 1973, n.
             1092 (per l'argomento v. nelle note all'art. 5):
              "Art. 100 (Assenso di superinvalidita'). - Gli invalidi
             affetti  da  mutilazioni  o  infermita'  elencate  nella
             tabella  E  annessa  alla  legge  18 marzo 1968, n. 313,
             hanno  diritto  a  un  assegno  di superinvalidita', non
             riversibile,  in  una  delle seguenti misure, secondo le
             indicazioni contenute in detta tabella:

                   lettera A .... annue L. 984.000".
                   lettera A-bis    "   "  840.000".
                   lettera B ....   "   "  667.400".
                   lettera C ....   "   "  412.900".
                   lettera D ....   "   "  384.000".
                   lettera E ....   "   "  344.600".
                   lettera F ....   "   "  264.100".
                   lettera G ....   "   "  227.400".

              - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
             n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
             nelle note all'art. 15.