Art. 16. Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilita' corrisposto ai superstiti dei caduti e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilita'. 2. L'indennita' integrativa speciale e' corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalita' stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreche' tale indennita' non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento. 3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano subito un'invalidita' permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data. 4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli interessati.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo vigente dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (per l'argomento v. nelle note all'art. 5): "Art. 100 (Assenso di superinvalidita'). - Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella: lettera A .... annue L. 984.000". lettera A-bis " " 840.000". lettera B .... " " 667.400". lettera C .... " " 412.900". lettera D .... " " 384.000". lettera E .... " " 344.600". lettera F .... " " 264.100". lettera G .... " " 227.400". - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.