Art. 17.
                Rivalutazione degli assegni vitalizi
  1.  L'importo  degli assegni vitalizi e' rivalutato annualmente dai
   dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:
    a) per  l'assegno  vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della
   legge   20 ottobre   1990,   n.  302,  in  misura  pari  al  tasso
   dell'inflazione   calcolato   sulla   base   dei   dati  ufficiali
   dell'Istituto centrale di statistica;
    b) per  l'assegno  vitalizio,  ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
   della  legge  23 novembre  1998,  n.  407, secondo la perequazione
   automatica  prevista  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo
   30 dicembre 1992, n. 503.
 
          Note all'art. 17:
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990,
             n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
             nelle note all'art. 4.
              - Per il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990,
             n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
             nelle note all'art. 14.
              -  Per  il  testo  dell'art. 2, comma 1, della legge 23
             novembre  1998,  n.  407  (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto
             legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503  (Norme per il
             riordinamento  del  sistema previdenziale dei lavoratori
             privati  e  pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
             ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1.
             Gli  aumenti  a  titolo di perequazione automatica delle
             pensioni  previdenziali  ed  assistenziali si applicano,
             con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento
             al  costo  vita con cadenza annuale ed effetto dal primo
             novembre  di  ogni  anno.  Tali  aumenti  sono calcolati
             applicando  all'importo  della  pensione  spettante alla
             fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che
             si  determina  rapportando  il  valore medio dell'indice
             ISTAT  dei  prezzi  al consumo per famiglie di operai ed
             impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese  di
             decorrenza   dell'aumento,   all'analogo   valore  medio
             relativo  all'anno  precedente. Si applicano i criteri e
             le  modalita'  di  cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della
             legge 28 febbraio 1986, n. 41.
              2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
             finanziaria  in  relazione all'andamento dell'economia e
             tenuto  conto  degli  obiettivi rispetto al PIL indicati
             nell'art.  3,  comma  1, della legge 23 ottobre 1992, n.
             421,  sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente
             rappresentative  sul piano nazionale. Con effetto dal 1o
             gennaio  2009  i  predetti aumenti saranno stabiliti nel
             limite  di  un punto percentuale della base imponibile a
             valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
             annui".