Art. 18. Applicazione dei benefici di guerra 1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza. 2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalita' di cui agli articoli precedenti.