Art. 18.
                 Applicazione dei benefici di guerra
  1.   All'attribuzione  dei  benefici  previsti  dalle  disposizioni
   vigenti  a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie
   dei   caduti  civili  di  guerra,  provvedono  le  amministrazioni
   competenti  su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
   certificazione del prefetto del luogo di residenza.
  2.  All'erogazione  delle  somme  eventualmente  spettanti  in  via
   continuativa  si  provvede  con  le modalita' di cui agli articoli
   precedenti.