Art. 19. Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata o comune. 1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo. 2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidita', la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidita'. 3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti. 4. Copia dell'atto deliberativo e', comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al prefetto competente.