Art. 19.
Certificazioni  attestanti  le  condizioni  di  invalido  civile o di
   caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata
   o comune.
  1.  Il  prefetto  del luogo di residenza rilascia la certificazione
   attestante  la  condizione  di  invalido  o  di  caduto su domanda
   dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.
  2.   Nella   certificazione  sono  indicati,  contestualmente  alla
   qualifica  di  cui  al  comma  1,  la  data  e  il luogo dell'atto
   criminoso  e  dell'eventuale  decesso,  e,  qualora  si  tratti di
   invalidita',  la  natura  delle ferite e delle lesioni che l'hanno
   determinata,   la  patologia  invalidante,  la  percentuale  della
   invalidita'.
  3.  Ai  fini  delle  certificazioni,  le amministrazioni competenti
   danno  comunicazione  al  prefetto  della  provincia  di residenza
   dell'interessato   dell'attribuzione,   anche   provvisoria,   dei
   benefici, precisandone le patologie invalidanti.
  4.   Copia  dell'atto  deliberativo  e',  comunque,  trasmessa  dal
   Ministero dell'interno al prefetto competente.