Art. 2.
                     Amministrazioni competenti
  1.  All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  e  dell'assegno
vitalizio  previsti  dalle  leggi  13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di
dipendenti  pubblici  vittime  del  dovere  o  in favore degli stessi
dipendenti  pubblici  che  abbiano  riportato le invalidita' indicate
dalle   citate  leggi  nell'adempimento  del  dovere,  provvedono  le
seguenti amministrazioni:
    a)  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza  - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri,  al  Corpo  della guardia di finanza, al Corpo forestale
dello   Stato,  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  alle  polizie
municipali;  il  Ministero  dell'interno  -  Direzione generale della
protezione  civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    b) il  Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari,
i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari
ed   il   personale  civile  dell'amministrazione  penitenziaria  non
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
    c) il  Ministero  della  difesa  per  gli appartenenti alle Forze
armate dello Stato.
  2.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza  e',  altresi',  competente  in ordine all'attribuzione dei
benefici  previsti  dalle predette leggi in favore delle persone che,
legalmente  richieste,  abbiano  prestato  assistenza  ad ufficiali e
agenti  di  polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza.
  3.  All'attribuzione  dei benefici previsti in favore dei cittadini
italiani  che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e'
determinata  l'amministrazione  competente, nonche' degli stranieri e
degli  apolidi,  ovvero  dei  loro  superstiti, provvede il Ministero
dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
  4.  Per  i  benefici correlati al trattamento pensionistico, per le
esenzioni  fiscali  e  per  i  benefici  di  guerra, provvedono per i
dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
  5.   Per   i   restanti   benefici  provvedono  le  amministrazioni
competenti.