Art. 20.
  Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni
  1.   Il   prefetto   provvede,   in  ordine  alle  richieste  delle
   certificazioni,  sulla  base  del  provvedimento  di attribuzione,
   entro  il  termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda,
   ovvero   dalla   data   della   ricevuta   di   comunicazione  del
   provvedimento medesimo, se successiva.
  2.  Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato
   emanato  in  assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni
   dalla  comunicazione  della  sentenza definitiva, conforma ad essa
   gli atti a suo tempo adottati.
  3.  Gli  atti  del  prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti
   ministeriali  emanati  in  assenza  di  sentenza, devono contenere
   l'avvertenza   della   loro   modificabilita'  per  effetto  delle
   ulteriori fasi del processo.
  4.  Ai  fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di
   residenza  rilascia,  su domanda, apposita certificazione, secondo
   le   stesse   modalita'   previste   dall'articolo 17,  in  quanto
   applicabili,  intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le
   altre  amministrazioni  eventualmente  competenti  in  ordine alla
   concessione  dei  benefici  in favore di chi abbia subito ferite o
   lesioni   in   conseguenza  delle  azioni  od  operazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
 
          Nota all'art. 20:
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
             n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
             nelle note all'art. 15.