Art. 20. Modalita' e termini del procedimento relativo alle certificazioni 1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento medesimo, se successiva. 2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati. 3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilita' per effetto delle ulteriori fasi del processo. 4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalita' previste dall'articolo 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.