Art. 21.
                   Contributi alle spese funerarie
  1.  Il  contributo  alle  spese  funerarie  per il personale di cui
   all'articolo   8   della   legge   13 agosto   1980,  n.  466,  da
   corrispondere   alla   famiglia  del  dipendente  deceduto,  viene
   determinato nella misura vigente:
    quota fissa di lire cinquecentomila;
    lire  centomila  per  ogni  familiare  convivente  a  carico  del
   dipendente  deceduto.  Detto  contributo non deve superare in ogni
   caso l'importo complessivo di lire un milione.
  2.  Per  i  decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della
   legge  13 agosto  1980,  n.  466,  il  beneficio  e' corrisposto a
   domanda degli aventi diritto.
 
          Nota all'art. 21:
              -  Per il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980,
             n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
              "Art.  8.  - Il contributo nelle spese funerarie per il
             personale  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
             deceduto  in  attivita'  di servizio, previsto dall'art.
             286  del  vigente  regolamento del Corpo, modificato con
             decreto  legislativo  16  febbraio  1948,  n. 134, e con
             l'art.  2  della  legge  22  febbraio  1968,  n. 101, e'
             corrisposto fino a lire un milione".