Art. 21. Contributi alle spese funerarie 1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila; lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione. 2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio e' corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 8. - Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' corrisposto fino a lire un milione".