Art. 3.
                       Avvio del procedimento
  1.  Per  il  conferimento  dei  benefici  gli  interessati  debbono
presentare apposita domanda.
  2.  Si  puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i
dipendenti pubblici vittime del dovere.
  3. La domanda deve essere presentata:
    a) per  quanto  di  competenza  del  Ministero  dell'interno,  al
prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia
di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;
    b) per quanto di competenza:
      1)   del   Ministero  della  difesa,  al  comando  militare  di
appartenenza;
      2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale
dell'organizzazione      giudiziaria      e      al      Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria, per il personale rispettivamente
amministrato.
  4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il
tramite    dell'ufficio    consolare    del    luogo   di   residenza
dell'interessato,   che  provvede  a  trasmettere  la  domanda  e  la
documentazione  occorrente alla prefettura della provincia dove si e'
verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.