Art. 3. Avvio del procedimento 1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda. 2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere. 3. La domanda deve essere presentata: a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame; b) per quanto di competenza: 1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza; 2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato. 4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.