Art. 4.
                     Documenti ed atti richiesti
  1.  Con  la  domanda  o  quando  l'amministrazione  competente o il
prefetto  ne  fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle
elargizioni  previste dalla normativa vigente, gli interessati devono
espressamente dichiarare:
    a)  le  provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche
in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando
se  le  stesse  abbiano  carattere  continuativo  ovvero  siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
    b) se  intendano  optare,  quando  si  tratti  di provvidenze non
ancora  percepite  e  non  cumulabili,  per la corresponsione di tali
provvidenze  ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
    c) se,  fatto  salvo  il  caso di non cumulabilita' dei benefici,
intendano  optare  per  la  elargizione  in  unica  soluzione  o  per
l'assegno  vitalizio  previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre
1990, n. 302;
    d) se  abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,
il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
  2.  La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da
espressa   rinuncia   degli  interessati  ad  altre  provvidenze  non
cumulabili.
  3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente
da una pubblica amministazione.
  4.  Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche
non  continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le
elargizioni  previste  dalla  predetta  legge  e le altre provvidenze
pubbliche  di  carattere  continuativo.  Non rientrano nel divieto di
cumulo  il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1998,  n.  407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o
di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15
della  legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto
non  rinunciabile  o  a  carattere generale. Il divieto di cumulo non
opera,  altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
  5.   Qualora  al  momento  della  domanda  o  successivamente  fino
all'emanazione   del  provvedimento  finale,  risulta  che  e'  stata
corrisposta  una  provvidenza  non cumulabile e, tuttavia, di importo
inferiore  alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990,
n.  302,  queste  ultime  sono  corrisposte  sottraendo  al  relativo
ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
  6.  La  sottoscrizione  dell'interessato alle dichiarazioni ed alle
opzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  deve  essere  resa  a  norma
dell'articolo  20  della  legge  4 gennaio  1968, n. 15, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466,
             v. nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 9, 14, e 15
             della  legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v.
             nelle note alle premesse):
              "Art.  3  (Opzione  del  beneficiario  per  un  assegno
             vitalizio). - 1. Il cittadino italiano, anche dipendente
             pubblico,  che  subisca  un'invalidita'  permanente pari
             almeno  a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi
             previsti  dall'art.  1,  puo'  optare,  in  luogo  della
             elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio
             commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in
             riferimento  alla  capacita'  lavorativa,  in ragione di
             lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale".
              "Art.  9 (Applicazione dei benefici di guerra). - 1. Le
             disposizioni  di  legge  vigenti a favore degli invalidi
             civili  di  guerra e delle famiglie dei caduti civili di
             guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili
             e  dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in
             Italia  e delle loro famiglie, in quanto compatibili con
             la presente legge.
              2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa
             di   atti   di  terrorismo,  nonche'  di  vittima  della
             criminalita'  organizzata  sono certificate dal prefetto
             del  luogo di residenza, secondo modalita' stabilite con
             decreto del Ministro dell'interno".
              "Art.  14  (Diritto  di assunzione presso le pubbliche
             amministrazioni).  - 1. Il coniuge superstite, i figli e
             i  genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente
             invalidi  in misura non inferiore all'80 per cento della
             capacita'  lavorativa,  in  conseguenza  delle azioni od
             operazioni  di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di
             assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti
             pubblici  e  le  aziende private secondo le disposizioni
             della  legge  2 aprile  1968,  n.  482,  e  della  legge
             1o giugno  1977, n. 285, e successive modificazioni, con
             precedenza   su  ogni  altra  categoria  indicata  nelle
             predette leggi".
              "Art.  15  (Esenzione  dai  ticket  sanitari).  -  1. I
             cittadini  italiani  che abbiano subito ferite o lesioni
             in  conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti
             dal  pagamento  di  ticket  per ogni tipo di prestazione
             sanitaria.
              2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
             vigore  della  presente legge, il Ministro della sanita'
             stabilisce  con proprio decreto, da emanarsi di concerto
             con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione
             dell'esenzione di cui al comma 1".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
             23 novembre  1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note
             alle premesse):
              "Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
             lesioni  riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
             commi  1,  2,  3  e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre
             1990,  n.  302,  come  modificati  dall'art. 1, comma 1,
             della presente legge, subisca una invalidita' permanente
             non  inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa,
             nonche'   ai   superstiti   delle   vittime   di  azioni
             terroristiche e' concesso, oltre alle elargizioni di cui
             alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio,
             non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla
             perequazione  automatica  di cui all'art. 11 del decreto
             legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  e  successive
             modificazioni.  Per  l'attuazione  del presente comma e'
             autorizzata  la  spesa  di lire 1.993 milioni per l'anno
             1998,  di  lire  2.092  milioni per l'anno 1999, di lire
             2.193  milioni  per  l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni
             annue a decorrere dall'anno 2001.
              2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
             le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge
             13 agosto  1980,  n.  466,  come  sostituito dall'art. 2
             dalla  legge  4 dicembre  1981, n. 720, secondo l'ordine
             ivi indicato.
              3.  In  caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
             ai   superstiti   aventi   diritto   alla   pensione  di
             reversibilita'  secondo  le disposizioni del testo unico
             delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
             civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
             Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
             successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
             del  suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
             coniuge     superstite,     ai    figli    minori,    ai
             figli maggiorenni  inabili,  ai genitori e ai fratelli e
             sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del
             presente  comma  e'  autorizzata la spesa di lire 11.225
             milioni  per  ciascuno  degli anni 1999 e 2000 e di lire
             430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              4.  L'assegno  vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
             indennizzo  ed  e' esente dall'imposta sul reddito delle
             persone fisiche (IRPEF).
              5.    Il   trattamento   speciale   di   reversibilita'
             corrisposto  ai  superstiti  dei  caduti  non concorre a
             formare  il  reddito  imponibile ai fini dell'IRPEF; sul
             trattamento   speciale   e'   corrisposta   l'indennita'
             integrativa   speciale  con  decorrenza  dalla  data  di
             liquidazione    del   predetto   trattamento   e   senza
             corresponsione  di  somme  a  titolo  di rivalutazione o
             interessi  anche  se  il  beneficiario  percepisca  tale
             indennita'   ad   altro  titolo.  Per  l'attuazione  del
             presente  comma  e'  autorizzata  la spesa di lire 1.823
             milioni  per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno
             1999,  di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232
             milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              6.  Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
             erogate  ai  soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 2, che
             siano anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di
             cui  all'art.  100  del citato testo unico approvato con
             decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 dicembre
             1973,   n.   1092,   e   successive  modificazioni,  non
             concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  ai fini
             dell'IRPEF.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
             autorizzata  la  spesa  di lire 1.952 milioni per l'anno
             1999  e  di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno
             2000".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
             4 gennaio   1968,  n.  15  (Norme  sulla  documentazione
             amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione
             di firme):
              "Art.  20  (Autenticazione  delle sottoscrizioni). - La
             sottoscrizione  di istanze da produrre agli organi della
             pubblica  amministrazione  puo'  essere autenticata, ove
             l'autenticazione   sia   prescritta,   dal   funzionario
             competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
             cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario
             incaricato dal sindaco.
              L'autenticazione  deve  essere  redatta di seguito alla
             sottoscrizione  e  consiste  nell'attestazione, da parte
             del  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e'
             stata  apposta  in  sua  presenza,  previo  accertamento
             dell'identita' della persona che sottoscrive.
              Il  pubblico  ufficiale  che autentica deve indicare le
             modalita'  di  identificazione, la data e il luogo della
             autenticazione,  il proprio nome e cognome, la qualifica
             rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso
             ed il timbro dell'ufficio.
              Per  l'autenticazione  delle  firme apposte sui margini
             dei  fogli  intermedi  e'  sufficiente  che  il pubblico
             ufficiale aggiunga la propria firma".