Art. 5.
          Valutazione della commissione medica ospedaliera
                       della sanita' militare
  1.  Per  l'attribuzione  dei  benefici  di legge, oltre al rapporto
sulle   circostanze  che  hanno  dato  luogo  all'evento  lesivo,  e'
richiesta  la  valutazione della commissione medica ospedaliera della
sanita'  militare,  la  quale  svolge  le proprie indagini secondo le
modalita'  previste  dagli  articoli  172  e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite
o  lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta
il   grado  dell'eventuale  invalidita'  riscontrata,  stabilisce  la
percentuale   dell'invalidita'   e  dell'eventuale  aggravamento,  ed
accerta  comunque  se  l'invalidita' riportata comporti la cessazione
dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
  2.  La  commissione  medica  ospedaliera  di  cui  al  comma  1  e'
integrata,  ai  fini  della  concessione dei benefici in favore delle
vittime  civili  del  terrorismo e della criminalita' organizzata, da
due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
  3.  I  sanitari  della Polizia di Stato sono nominati dal direttore
centrale  di  sanita'  del  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza del
Ministero  dell'interno,  su  richiesta  della competente commissione
medica  ospedaliera,  trasmessa  contestualmente  alla  comunicazione
della  data  in  cui  si  procedera'  alla visita dell'interessato o,
comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
  4.  La  commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il
termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
inutilmente  tale termine, i competenti organi amministrativi possono
rivolgersi  ad  altri  soggetti  pubblici dotati di qualificazione ed
adeguata capacita' tecnica, quali le strutture del servizio sanitario
nazionale,  ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro
venti giorni dalla richiesta.
  5.  La  valutazione  della  commissione  medica  ospedaliera non e'
richiesta  in  caso di decesso, quando il nesso di causalita' risulti
di  immediata  evidenza.  La  medesima  valutazione non e', altresi',
richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti
le  vittime  civili  ritenga,  sulla  base  degli elementi istruttori
acquisiti,   che  sia  da  escludere  la  natura  terroristica  o  di
criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
  6.   Il   giudizio  della  commissione  medica  ospedaliera,  nella
composizione integrata, e' definitivo.
  7.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli
stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti
in  Italia, il giudizio sanitario e' espresso da apposite commissioni
formate  da  tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono
le  proprie  indagini  secondo  le  stesse  modalita' previste per le
commissioni  mediche  ospedaliere.  La  domanda  e  i  documenti, ivi
compreso  il  giudizio  sanitario,  sono  inviati  al  prefetto della
provincia in cui si e' verificato l'evento.
 
          Nota all'art. 5:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
             dicembre  1973,  n.  1092, contiene il testo unico delle
             norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti
             civili  e  militari  dello  Stato.  Si  indicano, qui di
             seguito, le rubriche degli articoli 172 e seguenti:
              Art. 172 (Accertamenti sanitari).
              Art. 173 (Spese di ricovero).
              Art.   174  (Mancata  presentazione  agli  accertamenti
             sanitari).
              Art.    175    (Verbale    della   commissione   medica
             ospedaliera).
              Art.  176  (Trasmissione degli atti all'amministrazione
             centrale).
              Art.  177  (Casi  in  cui  e'  richiesto  il parere del
             comitato).
              Art.  178  (Pareri  del  Ministero  della sanita' e del
             collegio medico legale).
              Art. 179 (Provvedimento dell'amministrazione centrale).
              Art.  180  (Liquidazione  provvisoria  con  riserva  di
             pronuncia   sul   diritto  al  trattamento  privilegiato
             diretto).
              Art.   181   (Accertamenti   sanitari  per  innovazione
             dell'assegno).
              Art. 182 (Scadenza dell'assegno rinnovabile).
              Art. 183 (Aggravamento).