Art. 6.
Procedimento  di competenza del Ministero dell'interno di concessione
   dei  benefici  in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
   dei  dipendenti  pubblici  rimasti  invalidi  nell'adempimento del
   dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
  1.  Ai  fini  della  concessione  dei  benefici, le amministrazioni
   competenti  provvedono  entro il termine stabilito dal regolamento
   di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o
   comando  presso  il quale prestava servizio il dipendente caduto o
   ferito  nell'adempimento  del dovere o dove ha prestato la propria
   assistenza  la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato
   rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale
   o  invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e
   di  ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene
   trasmesso,   corredato   del   verbale  della  commissione  medica
   ospedaliera  della sanita' militare, che verifica il nesso causale
   tra  evento  ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
   invalidita'  riscontrata,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  al
   prefetto  della  provincia  in  cui si e' verificato l'evento, per
   l'ulteriore  inoltro  al  Ministero  dell'interno,  che dispone la
   concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche
   in  assenza  di sentenza, qualora i presupposti per la concessione
   dei benefici siano di chiara evidenza.
  3.  Il  prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
   alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
   e  le  lesioni  prodotte,  o  l'eventuale  decesso,  e  agli altri
   presupposti  stabiliti  per  il  conferimento  dei  benefici,  ivi
   compresa  la  matrice  criminosa  dell'evento.  Tale  parere viene
   trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla
   documentazione di cui al comma 2.
  4.   Il  Ministero  dell'interno,  ove  ritenga  che  gli  elementi
   informativi  acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
   finale,  puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
   di istruttoria.
  5.  Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
   previsti dal presente regolamento.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
             7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
             procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
             documenti amministrativi):
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
             obbligatoriamente  ad  una  istanza, ovvero debba essere
             iniziato  d'ufficio,  la  pubblica amministrazione ha il
             dovere   di   concluderlo   mediante  l'adozione  di  un
             provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
             tipo   di   procedimento,   in   quanto   non  sia  gia'
             direttamente  disposto  per  legge o per regolamento, il
             termine  entro  cui  esso deve concludersi. Tale termine
             decorre  dall'inizio  di  ufficio del procedimento o dal
             ricevimento  della  domanda  se  il  procedimento  e' ad
             iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
             ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
             rese  pubbliche  secondo  quanto  previsto  dai  singoli
             ordinamenti".
              "Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
             per    legge    o    per   regolamento,   le   pubbliche
             amministrazioni  sono  tenute  a determinare per ciascun
             tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
             l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e
             di   ogni   altro  adempimento  procedimentale,  nonche'
             dell'adozione del provvedimento finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
             rese  pubbliche  secondo  quanto  previsto  dai  singoli
             ordinamenti".