Art. 6. Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza. 1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidita' riscontrata, nel piu' breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si e' verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza. 3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".