Art. 7.
Procedimento  di  competenza  del  Ministero di grazia e giustizia di
   concessione  dei  benefici  in favore dei superstiti delle vittime
   del  dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del
   dovere, nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
  1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il
   procuratore  generale  presso  la corte d'appello del distretto in
   cui  si  e'  verificato  l'evento  mortale o invalidante redige un
   dettagliato  rapporto  sulle  circostanze che vi hanno dato luogo,
   corredato  di  perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro
   elemento  conoscitivo  acquisito.  Tale  rapporto viene trasmesso,
   corredato  dal  verbale della commissione medica ospedaliera della
   sanita' militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito
   sanitario   e   che   quantifica  la  percentuale  di  invalidita'
   riscontrata, nel piu' breve tempo possibile al Ministero di grazia
   e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione
   con   apposito  decreto,  anche  in  assenza  di  sentenza,  se  i
   presupposti  per  la  concessione  dei  benefici  sono  di  chiara
   evidenza.
  2.  Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto
   in  cui  si e' verificato l'evento mortale o invalidante e' tenuto
   ad  esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni
   lesive,  al  nesso di causalita' tra quste e le lesioni prodotte o
   l'eventuale  decesso,  e  agli  altri presupposti stabiliti per il
   conferimento  dei  benefici,  ivi  compresa  la  matrice criminosa
   dell'evento.  Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e
   giustizia,  unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al
   comma 1.
  3.  Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi
   informativi  acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
   finale,  puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
   di istruttoria.
  4.  Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
   previste dal presente regolamento.