Art. 8.
Procedimento  di competenza del Ministero della difesa di concessione
   dei  benefici  in favore dei superstiti delle vittime del dovere e
   dei  dipendenti  rimasti  invalidi  nell'adempimento  del  dovere,
   nonche' delle persone legalmente richieste di assistenza.
  1.  Per  il  personale  delle  Forze  armate,  esclusa  l'Arma  dei
   carabinieri,  il  comandante  del reparto presso il quale prestava
   servizio  il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere,
   redige  un  dettagliato  rapporto sulle circostanze che hanno dato
   luogo  all'evento  mortale o invalidante, corredato di perizie, di
   eventuali  testimonianze  e  di  ogni  altro  elemento conoscitivo
   acquisito.  Tale  rapporto,  corredato  del parere delle autorita'
   gerarchiche,   nonche'   del   verbale  della  commissione  medica
   ospedaliera  della  sanita' militare che verifica il nesso causale
   tra  evento  ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di
   invalidita'  riscontrata,  viene  inviato,  nel  piu'  breve tempo
   possibile,  all'Alto  comandante di cui al successivo comma 2, per
   l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.
  2.  L'Alto  comandante  da  cui  dipende il reparto presso il quale
   prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del
   dovere  e'  tenuto  ad  esprimere il proprio parere in ordine alla
   natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le
   lesioni  prodotte,  o  l'eventuale decesso, nonche' in ordine agli
   altri  presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi
   compresa  la  matrice  criminosa  dell'evento.  Tale  parere viene
   inviato  al  Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla
   documentazione indicata al precedente comma 1.
  3.  Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale
   elargizione  con  apposito  decreto,  anche in assenza di sentenza
   dell'autorita'  giudiziaria  competente, qualora i presupposti per
   la  concessione  siano  di  chiara  evidenza;  ove ritenga che gli
   elementi  informativi  acquisiti  non  consentano  di  emettere il
   provvedimento finale puo' disporre, con provvedimento motivato, un
   supplemento di istruttoria.
  4.  Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini
   previsti dal presente regolamento.