Art. 9. Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, o dei superstiti. 1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal successivo articolo 10. 2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera. 3. Il prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2. 4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui e' subordinata la concessione dei benefici economici, il Ministero dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 11. 5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.
Nota all'art. 9: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, v. nelle note all'art. 6.