Art. 9.
Procedimento  di  concessione  dei  benefici in favore dei cittadini,
   degli  stranieri  o  degli  apolidi vittime del terrorismo e della
   criminalita' organizzata, o dei superstiti.
  1.   Ai   fini   della   concessione  dei  benefici,  il  Ministero
   dell'interno  provvede, entro il termine stabilito dal regolamento
   di  cui  agli  articoli  2  e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
   elevato  di  ulteriori  trenta  giorni  nei  casi  di  sospensione
   regolati dal successivo articolo 10.
  2.   Il   prefetto  competente  trasmette  l'istanza  al  Ministero
   dell'interno,   con  un  dettagliato  rapporto  sulle  circostanze
   dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti
   criminosi,  di  eventuali  testimonianze  e di ogni altro elemento
   conoscitivo  acquisito,  ivi  compreso il giudizio sanitario della
   commissione medica ospedaliera.
  3.  Il  prefetto e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine
   alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste
   e  le  lesioni  prodotte,  o  l'eventuale  decesso,  e  agli altri
   presupposti  stabiliti  per  il  conferimento  dei  benefici. Tale
   parere  viene  trasmesso  al  Ministero dell'interno unitamente al
   rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.
  4.  Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla
   sussistenza  dei  requisiti  diversi  da  quello sanitario, cui e'
   subordinata  la  concessione  dei benefici economici, il Ministero
   dell'interno  puo' chiedere il parere della commissione consultiva
   di cui all'articolo 11.
  5.   Il  Ministero  dell'interno,  ove  ritenga  che  gli  elementi
   informativi  acquisiti non consentano di emettere il provvedimento
   finale,  puo' disporre, con provvedimento motivato, un supplemento
   di istruttoria.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Per  il  testo  degli  articoli  2  e  4 della legge
             7 agosto 1990, n. 241, v. nelle note all'art. 6.