Art. 2.
           Proroga della partecipazione militare italiana
                  a missioni internazionali di pace
  1.  I  termini  previsti  dalle  vigenti disposizioni relative alla
partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in
Albania,  nei  territori  della  ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo
sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
  2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000
la  partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno
alle  operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere
dall'11 agosto 1999.
  3.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
25  ottobre  1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge
22  dicembre  1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale
militare  alla  missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31
marzo 2000.
  4.  A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1,
2  e  3  l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per
tutta la durata del periodo.
  5.  Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  l'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;
    b)  gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c)  l'articolo  2,  commi  2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;
    d)  l'articolo  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre
1999,  n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1999,  n.  487,  al personale militare che partecipa alla missione di
pace a Timor Est.
  6.  Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita'
ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle
esigenze  di  acquisizione  di  un  campo  di  prefabbricati  per  le
necessita'  alloggiative  della  componente del Corpo dei carabinieri
operante in Kosovo (MSU).