Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5,
per  l'anno  2000  valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
  2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno
2000,   valutati   complessivamente  in  lire  491,932  miliardi,  si
provvede:
    a)   quanto   a   lire  100  miliardi,  mediante  utilizzo  degli
accantonamenti  per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente,
di  cui  alla  tabella  A  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;
    b)  quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi,
stabiliti  per  l'anno  2000  nella tabella C della legge 23 dicembre
1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;
    c)  quanto  a  lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di
riserva   per   le   spese  impreviste  per  l'anno  2000,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.