Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1; b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2; c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.