Art. 3.
  1. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto