Art. 2. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali per il perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto dei propri fondi, alla medesima societa'. Il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.