Art. 2.
  1. All'articolo  2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il
primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "Con  apposite  convenzioni  sono  disciplinati  i  rapporti con le
amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la
realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia,
nonche'   delle   attivita'   a   queste  collegate,  strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni
ritengano  di  affidare,  anche  con  l'apporto di propri fondi, alla
medesima societa'.".
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 5, del citato decreto
          legislativo  n.  1  del  1999,  cosi'  come  modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "5.   Con  apposite  convenzioni  sono  disciplinati  i
          rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali
          interessate,  utili  per  la  realizzazione delle attivita'
          proprie  della  societa'  Sviluppo  Italia,  nonche'  delle
          attivita'   a   queste   collegate,   strumentali   per  il
          perseguimento  di  finalita'  pubbliche,  che  le  predette
          amministrazioni  ritengano di affidare, anche con l'apporto
          dei  propri  fondi,  alla  medesima  societa'. Il contenuto
          minimo  delle  convenzioni  e'  stabilito con direttiva del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentita  la
          Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.