Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "definitivamente entro il 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30 giugno 2000,"; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 15 aprile 2000 la societa' di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema e' rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi."; b) al comma 2, le parole: "Dal 1 luglio 1999" sono soppresse; dopo le parole: "ovvero le sue" e' inserita la seguente: "eventuali"; c) al comma 3, le parole: "Dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 luglio 1999"; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la societa' di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle societa' e delle attivita' conferite ai sensi dell'art. 1 sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 2000, assicurando comunque anche nel periodo transitorio, l'operativita', la continuita' e la qualita' degli interventi e delle attivita'. Entro il 15 aprile 2000 la societa' di cui all'art. 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, il cui schema e' rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi. 2. La societa' Sviluppo Italia, ovvero le sue eventuali dirette controllate, subentrano nelle funzioni gia' esercitate dalla societa' di cui all'art. 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dal 1o luglio 1999 i programmi di attivita', che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1, prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse gia' assegnate alle societa' di cui all'art. 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la societa' di cui all'art. 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari. 4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'art. 1, possono essere individuate specificita' di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse".