Art. 3.
  1.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  le parole: "definitivamente entro il 30 giugno
1999,"  sono  sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30
giugno 2000,"; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 15
aprile  2000  la  societa'  di cui all'articolo 1, in coerenza con il
programma  di  interventi, predispone un conclusivo piano di riordino
societario  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  il cui schema e'
rimesso  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette
alle  competenti  commissioni  parlamentari  unitamente  al programma
degli interventi.";
    b)  al  comma  2,  le parole: "Dal 1 luglio 1999" sono soppresse;
dopo le parole: "ovvero le sue" e' inserita la seguente: "eventuali";
    c)  al  comma  3,  le parole: "Dalla stessa data" sono sostituite
dalle seguenti: "Dal 1 luglio 1999";
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Prima  della  assegnazione di ulteriori fondi da parte del
CIPE,   sugli  accertamenti  svolti  in  base  al  comma  3  e  sulla
conseguente  determinazione  delle risorse non impegnate, la societa'
di  cui  all'articolo  1  comunica  i  risultati  alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.".
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n.  1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art.   3.   -   1. Le  operazioni  di  riordino  e  di
          accorpamento  delle societa' e delle attivita' conferite ai
          sensi  dell'art.  1 sono approvate definitivamente entro il
          30  giugno  2000,  assicurando  comunque  anche nel periodo
          transitorio,  l'operativita',  la continuita' e la qualita'
          degli interventi e delle attivita'. Entro il 15 aprile 2000
          la societa' di cui all'art. 1, in coerenza con il programma
          di  interventi,  predispone un conclusivo piano di riordino
          societario  ai sensi dell'art. 1, comma 4, il cui schema e'
          rimesso  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo
          trasmette    alle   competenti   commissioni   parlamentari
          unitamente al programma degli interventi.
              2. La societa' Sviluppo Italia, ovvero le sue eventuali
          dirette   controllate,   subentrano   nelle  funzioni  gia'
          esercitate  dalla  societa' di cui all'art. 1, comma 3, che
          risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei
          relativi rapporti giuridici e finanziari.
              3. Dal  1o  luglio  1999  i programmi di attivita', che
          risultino  a  carico  del Fondo di cui alla legge 30 giugno
          1998,  n.  208,  sono  destinati  alle  aree depresse e, in
          particolare,  a  quelle  dell'obiettivo 1, prioritariamente
          per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse
          gia'  assegnate  alle  societa' di cui all'art. 1, comma 3,
          che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni
          contrattualmente   definite  e  per  il  completamento  dei
          programmi in corso.
              3-bis. Prima  della  assegnazione di ulteriori fondi da
          parte  del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma
          3  e  sulla  conseguente  determinazione  delle risorse non
          impegnate,  la  societa'  di  cui  all'art.  1  comunica  i
          risultati  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ed
          alle competenti commissioni parlamentari.
              4. Con  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio,
          prevista   dal   comma   4   dell'art.  1,  possono  essere
          individuate  specificita'  di  settore,  in base alle quali
          sono   ammessi   nuovi   interventi,   in  particolare  per
          l'agricoltura  in  territori diversi da quelli riconosciuti
          come aree depresse".