Art. 4.
  1. Dopo  l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  4-bis.  -  1.  Alle  operazioni  societarie  di fusione e di
scissione  realizzate  nell'ambito  del  processo  di riordino di cui
all'articolo  4,  comma  2,  si  applicano  le  disposizioni previste
dall'articolo   1  del  decreto-legge  10  settembre  1993,  n.  350,
convertito  dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione
dei  termini  stabiliti  dall'articolo  2503, primo comma, del codice
civile.".
  "Art.   4-ter.  -  1. L'intera  partecipazione  azionaria  detenuta
dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI
S.p.a.  e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a.,
mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.".
  "Art.  4-quater. - 1. La titolarita' delle partecipazioni azionarie
in  Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di
cui  al  presente  decreto  risultino  intestate  ad  amministrazioni
statali  diverse  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione   economica   nella  predetta  societa',  e'  comunque
attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.".