Art. 4. 
                         Strumenti operativi 
  1. Il Dipartimento per gli  affari  sociali  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  puo'   finanziare   programmi   finalizzati
all'accoglienza ed al rimpatrio assistito  dei  minori  presenti  non
accompagnati,  proposti  dal  Comitato,  nei  limiti  delle   risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui  all'articolo  45
del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  2. E' autorizzata, nel rispetto  delle  leggi  sulla  tutela  della
riservatezza,  e  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,
l'istituzione e  la  gestione  di  una  banca  dati,  contenente  gli
elementi  necessari  per  l'attuazione  e  la  garanzia  dei  diritti
inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o
informazione utili per il raggiungimento  degli  scopi  istituzionali
del Comitato. 
  3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili.  L'accesso
ai dati e' consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente,  al  personale  di  segreteria  e  di  supporto  di   cui
all'articolo 3, comma 4. Il Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
sociali,  sentito  il  presidente  del  Comitato,  puo'   autorizzare
l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e ad altri enti  ed  organismi  pubblici,  per
finalita' statistiche, di  studio,  di  informazione  e  di  ricerca,
nonche' ad organismi pubblici o  privati  operanti  nel  campo  della
tutela dei  diritti  dei  minori  immigrati,  quando  cio'  si  renda
necessario per il migliore perseguimento  dell'interesse  del  minore
per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed  organismi,
iniziative di protezione, di assistenza  o  di  rimpatrio  assistito.
L'accesso ai dati e' altresi' consentito all'autorita' giudiziaria  e
agli organi di polizia. 
  4. I soggetti esterni che, ai sensi del  comma  3,  acquisiscono  i
dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono
acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono
essere adeguatamente protetti. 
 
          Nota all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 45 del citato decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente: 
              "Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
          - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          istituito il Fondo nazionale per le  politiche  migratorie,
          destinato al finanziamento delle  iniziative  di  cui  agli
          articoli 20, 38,  40,  42  e  46,  inserite  nei  programmi
          annuali o pluriennali dello  Stato,  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni. La dotazione  del  Fondo,  al  netto
          delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,  e'
          stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997,  in  lire
          58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
          l'anno 1999. Alla determinazione del  Fondo  per  gli  anni
          successivi si provvede ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.   Al   Fondo   affluiscono
          altresi' le  somme  derivanti  da  contributi  e  donazioni
          eventualmente disposti da  privati,  enti,  organizzazioni,
          anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente
          ripartito con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati.  Il
          regolamento di attuazione disciplina le  modalita'  per  la
          presentazione,  l'esame,  l'erogazione,  la  verifica,   la
          rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i   comuni
          adottano, nelle materie di  propria  competenza,  programmi
          annuali o  pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e
          attivita'  concernenti  l'immigrazione,   con   particolare
          riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa  del
          presente testo unico e del regolamento di attuazione,  alle
          attivita'    culturali,    formative,    informative,    di
          integrazione  e  di  promozione  di  pari  opportunita'.  I
          programmi sono adottati secondo i criteri  e  le  modalita'
          indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e  indicano  le
          iniziative  pubbliche  e   private   prioritarie   per   il
          finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione  di
          contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 
              3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
          in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40,  e  comunque  da
          data non successiva al 1o gennaio 1998,  il  95  per  cento
          delle somme derivanti dal gettito  del  contributo  di  cui
          all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
          e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo  di
          cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo  alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico   tale
          destinazione  e'  disposta  per  l'intero  ammontare  delle
          predette somme. A tal fine le medesime somme  sono  versate
          dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui  all'art.
          13, comma 2, della legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e'
          soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2000".