Art. 6. 
                             Accoglienza 
  1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi  al
soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento  scolastico
e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. 
  2. Al fine  di  garantire  l'adeguata  accoglienza  del  minore  il
Comitato puo' proporre al Dipartimento  per  gli  affari  sociali  di
stipulare  convenzioni  con  amministrazioni  pubbliche  e  organismi
nazionali e internazionali che svolgono attivita' inerenti  i  minori
non accompagnati in conformita' ai  principi  e  agli  obiettivi  che
garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione  contro
ogni forma di  discriminazione,  il  diritto  del  minore  di  essere
ascoltato.