Art. 10.
                  Comunicazione del lavoro notturno
  1.   Il   datore  di  lavoro  informa  per  iscritto  la  direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per
territorio,  con  periodicita'  annuale,  dell'esecuzione  di  lavoro
notturno  svolto  in  modo  continuativo o compreso in regolari turni
periodici,  quando  esso  non  sia previsto dal contratto collettivo;
tale  informativa  va  estesa  alle  organizzazioni  sindacali di cui
all'articolo  8.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 12 del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
 
Nota all'art. 10:
    -  L'art.  12  del  regio  decreto  10  settembre  1923,  n. 1955
(Approvazione del regolamento sulla limitazione dell'orario di lavoro
per  gli  operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
di qualunque natura), cosi' recita:
    "Art.  12.  - In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni
altro  luogo  di  lavoro  soggetto  alle  disposizioni  del  presente
regolamento, dovra' essere esposto, in modo facilmente visibile ed in
luogo  accessibile  a  tutti  i  dipendenti  interessati, l'orario di
lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro,
del  personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalli di
riposo accordati durante il periodo di lavoro.
    Quando  l'orario  non  e'  comune  per  tutto  il  personale,  le
indicazioni  di  cui  al  comma  precedente dovranno essere riportate
sull'orario  di  lavoro  per  reparto  o  categoria  professionale  o
personale.
    Quando  il  lavoro e' disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi
le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.
    Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per
essere  questo  esercitato  all'aperto,  dovra'  essere  in ogni caso
esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
    L'orario  di  lavoro,  firmato  dal  datore di lavoro o da un suo
legale   rappresentante,   sara'   trasmesso  al  competente  circolo
dell'ispettorato  dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche
comunicate tutte le successive modificazioni.
    Sul  libro-paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o
dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non e' soggetta alla
legge   infortuni  degli  operai  sul  lavoro,  deve  essere  notato,
giornalmente  per  ciascun  lavoratore,  il  numero  di ore di lavoro
straordinario,  distintamente  da quello delle ore di lavoro normali.
Per  ogni  periodo  di  paga  su  tale  libro deve risultare distinto
l'importo  pagato  per  le ore normali di lavoro da quello pagato per
lavoro straordinario.
    Il  libro-paga  deve  essere  presentato  ad ogni richiesta degli
ispettori e funzionari incaricati della vigilanza".