Art. 11.
             Misure di protezione personale e collettiva
  1.  Durante  il  lavoro  notturno  il  datore di lavoro garantisce,
previa  informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
8,  un  livello  di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguati  alle  caratteristiche  del  lavoro  notturno  e assicura un
livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
  2.  Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali  di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40
e  seguenti  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori  notturni  che  effettuano  le  lavorazioni che comportano
rischi  particolari  di  cui  all'elenco  definito  dall'articolo  4,
comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
  3.  I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche
misure  di  prevenzione  relativamente  alle  prestazioni  di  lavoro
notturno   di  particolari  categorie  di  lavoratori,  quali  quelle
individuate  con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
 
Note all'art. 11:
    -  Il  testo degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo
n. 626/1994, e' il seguente:
                             "Titolo IV
            Uso dei dispositivi di protezione individuale
    "Art.  40.  (Definizioni).  -  1.  Si  intende per dispositivo di
protezione  individuale  (DPI)  qualsiasi  attrezzatura  destinata ad
essere  indossata  e  tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro  uno  o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la  salute  durante  il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
    2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
      a)   gli  indumenti  di  lavoro  ordinari  e  le  uniformi  non
specificamente  destinati  a  proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
      b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
      c) le   attrezzature  di  protezione  individuale  delle  forze
armate,  delle  forze  di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
      d) le  attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi
di trasporto stradali;
      e) i materiali sportivi;
      f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
      g) gli  apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi
e fattori nocivi".
    "Art.  41.  (Obbligo  di uso). - 1. I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".
    "Art.  42. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere conformi
alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
    2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
      a)  essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
      b) essere  adeguati  alle  condizioni  esistenti  sul  luogo di
lavoro;
      c) tenere  conto  delle  esigenze  ergonomiche  o di salute del
lavoratore;
      d) poter   essere  adattati  all'utilizzatore  secondo  le  sue
necessita'.
    3.  In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
piu'  DPI,  questi  devono  essere  tra  loro  compatibili  e tali da
mantenere,  anche  nell'uso  simultaneo,  la  propria  efficacia  nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti".
    "Art.  43.  (Obblighi  del  datore  di lavoro). - 1. Il datore di
lavoro ai fini della scelta dei DPI:
      a) effettua  l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
      b) individua  le  caratteristiche  dei DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
      c) valuta,  sulla  base  delle  informazioni  a corredo dei DPI
fornite  dal  fabbricante  e  delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche  dei  DPI  disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
      d) aggiorna  la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
    2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
      a) entita' del rischio;
      b) frequenza dell'esposizione al rischio;
      c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
      d) prestazioni del DPI.
    3.  Il  datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti  previsti  dall'art.  42  e dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2.
    4. Il datore di lavoro:
      a) mantiene  in  efficienza  i  DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene,  mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
      b) provvede  a  che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti,  salvo  casi  specifici  ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
      c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
      d)  destina  ogni  DPI  ad  un  uso  personale  e,  qualora  le
circostanze  richedano  l'uso  di  uno  stesso  DPI  da parte di piu'
persone,  prende  misure  adeguate affinche' tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
      e) informa  preliminarmente  il lavoratore dei rischi dai quali
il DPI protegge;
      f) rende  disponibile  nell'azienda  ovvero  unita'  produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
      g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
    5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
      a) per   ogni   DPI  che,  ai  sensi  del  decreto  legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
      b) per i dispositivi di protezione dell'udito".
    "Art.  44.  (Obblighi  dei  lavoratori).  -  1.  I  lavoratori si
sottopongono  al  programma di formazione e addestramento organizzato
dal  datore  di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
    2.  I  lavoratori  utilizzano  i  DPI  messi  a loro disposizione
conformemente   all'informazione   e   alla   formazione  ricevute  e
all'addestramento eventualmente organizzato.
    3. I lavoratori:
      a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
      b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
    4.  Al  termine  dell'utilizzo  i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
    5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente  o  al  preposto  qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione".
    "Art.  45  (Criteri,  per  l'individuazione  e  l'uso).  -  1. Il
contenuto  degli  allegati  III,  IV  e  V  costituisce  elemento  di
riferimento  per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi
1 e 4.
    2.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
sentita  la  commissione  consultiva  permanente, tenendo conto della
natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio, indica:
      a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
      b) le  circostanze  e  le  situazioni in cui, ferme restando le
proprieta'   delle   misure   di   protezione  collettiva,  si  rende
necessario".
    "Art.   46.   (Norma  transitoria).  -  1.  Fino  alla  data  del
31 dicembre  1998  e,  nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
      a) i  DPI  commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
      b) i  DPI  gia'  in  uso  alla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto  prodotti  conformemente  alle  normative  vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea".
    -  La  legge  5  giugno  1990,  n.  135, (Programma di interventi
urgenti  per  la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132.
    -  La  legge 26 giugno 1990, n. 162, (Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione   dei   relativi   stati   di  tossicodipendenza),  e'
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 147
del 26 giugno 1990.