Art. 12. 
                           S a n z i o n i 
  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
    a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la  violazione
della disposizione di cui all'articolo 5; 
    b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000  per
ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre  i
limiti temporali di cui all'articolo 4. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999 
                               CIAMPI 
                                D'Alema, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                              Bindi, Ministro della sanita' 
                              Dini, Ministro degli affari esteri 
                              Diliberto, Ministro della giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                     Piazza, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                                    Bellillo, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
          Nota all'art. 12: 
              -  L'art.  89,  comma  2,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo n. 626/1994, come sostituito dall'art.  22  del
          decreto legislativo n. 242/1996, e' il seguente: 
              "2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  la  violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), ed  e)  e  4;  15,
          comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4,  5  e  6;  31,
          commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41;  43,  commi
          3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48;  49,  comma  2;  52,
          comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;  62;  63,
          comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
          69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,  comma  2;
          79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2;  86,
          commi 1 e 2;".