Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
    a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di
almeno   sette  ore  consecutive  comprendenti  l'intervallo  fra  la
mezzanotte e le cinque del mattino;
    b) lavoratore notturno:
      1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in  via  non  eccezionale,  almeno  tre  ore  del suo tempo di lavoro
giornaliero;
      2)  qualsiasi  lavoratore  che  svolga, in via non eccezionale,
durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
normale  secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale
di  lavoro.  In  difetto  di  disciplina  collettiva  e'  considerato
lavoratore  notturno  qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per  un  minimo  di  ottanta  giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
  2.  I  contratti  collettivi  individuano le condizioni e i casi di
eccezionalita'  nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1,
lettere a) e b).