Art. 3.
                   Limitazioni al lavoro notturno
  1.  Sono  adibiti  al  lavoro  notturno  con  priorita'  assoluta i
lavoratori  e  le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto
delle esigenze organizzative aziendali.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge  9  dicembre  1977,  n.  903, come sostituito dall'articolo 17,
comma  1,  della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del
decreto   legislativo   4 agosto  1999,  n.  345,  la  contrattazione
collettiva  puo'  determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione
del  lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di
cui al comma 1.
 
Note all'art. 3:
    -  Il  testo  vigente  dell'art.  5,  comma  1 e 2, della legge 9
dicembre  1977,  n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro) come sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge
5  febbraio  1999, n. 25. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
legge comunitaria 1998), e' il seguente:
    "Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle  ore  6,  dall'accertamento  dello  stato  di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino.
    2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
      a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre
anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
      b)  dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
      c)  dalla  lavoratrice  o  dal  lavoratore  che abbia a proprio
carico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni".
    -  L'art.  15.  del  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 345
(Attuazione  della direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro), cosi' recita:
    "Art. 15. - 1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' aggiunto il
seguente allegato:
                                                          "Allegato I
I. Lavorazioni che espongano ai seguenti agenti:
    1. Agenti fisici:
      a) atmosfera  a  pressione  superiore  a  quella  naturale,  ad
esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo
restando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
      b) rumori   con   esposizione   superiore  al  valore  previsto
dall'art.  42,  comma  1,  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
    2. Agenti biologici:
      a) agenti  biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII
del  decreto  legislativo  n.  626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati  del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993,
n. 91 e n. 92.
     3. Agenti chimici:
      a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici
(T+),  corrosivi  (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni  e  integrazioni  e  del  decreto legislativo 16 luglio
1998, n. 285;
      b) sostanze  e  preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei
decreti  legislativi  di  cui  al  punto 3a) e comportanti uno o piu'
rischi descritti dalle seguenti frasi:
        1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
        2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
        3)   puo'  provocare  sensibilizzazione  mediante  inalazione
(R42);
        4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
        5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
        6)  pericolo  di  gravi  danni  per  la  salute  in  caso  di
esposizione prolungata (R48);
        7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
        8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
      c) sostanze   e   preparati   classificati   irritanti  (Xi)  e
comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
        1)   puo'  provocare  sensibilizzazione  mediante  inalazione
(R42);
        2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
      d)  sostanze  e  preparati  di  cui  al  titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994;
      e) piombo e composti;
      f) amianto.
II. Processi e lavori:
      1)  Processi  e  lavori  di  cui  all'allegato VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
      2)  Lavori  di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni  ed  oggetti  diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
19 marzo 1956, n. 302.
      3)  Lavori  in  serragli  contenenti  animali feroci o velenosi
nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
      4) Lavori di mattatoio.
      5)  Lavori  comportanti  la manipolazione di apparecchiature di
produzione,  di  immagazzinamento  o  di  impiego  di  gas compressi,
liquidi o in soluzione.
      6)  Lavori  su  tini,  bacini,  serbatoi,  damigiane  o bombole
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
      7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle
armature esterne ed interne delle costruzioni.
      8)  Lavori  comportanti  rischi elettrici da alta tensione come
definita  dall'art.  268  del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547.
      9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono
pagati a cottimo.
      10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500oC come ad
esempio  quelli  per  la  produzione  di  ghisa, ferro-leghe, ferro o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
      11) Lavorazioni nelle fonderie.
      12) Processi elettrolitici.
      13)  Produzione  di  gomma  sintetica;  lavorazione della gomma
naturale e sintetica.
      14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
      15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
      16)  Lavorazioni  di  escavazione,  comprese  le  operazioni di
estirpazione  del  materiale,  di  collocamento  e  smontaggio  delle
armature,  di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei
massi.
      17)   Lavorazioni   in  gallerie,  cave,  miniere,  torbiere  e
industria estrattiva in genere.
      18)   Lavorazione   meccanica   dei  minerali  e  delle  rocce,
limitatamente  alle  fasi  di taglio, frantumazione, polverizzazione,
vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
      19) Lavorazione dei tabacchi.
      20)   Lavori   di   costruzione,  trasformazione,  riparazione,
manutenzione  e  demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina
eseguiti nei reparti a terra.
      21) Produzione di calce ventilata.
      22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
      23)   Manovra  degli  apparecchi  di  sollevamento  a  trazione
meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
      24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
      25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
      26)   Lavorazione,   produzione   e  manipolazione  comportanti
esposizione a prodotti farmaceutici.
      27)  Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici
semoventi  con  propulsione  meccanica nonche' lavori di pulizia e di
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
      28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
      29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
      30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
      31)  Apertura,  battitura,  cardatura  e  pulitura  delle fibre
tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
      32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
      33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
      34)  Lavori  con impeghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
      35) Produzione di polveri metalliche.
      36)  Saldatura  e  taglio  dei metalli con arco elettrico o con
fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
      37)  Lavori  nelle  macellerie che comportano l'uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare ".