Art. 6.
                   Trasferimento al lavoro diurno
  1.  Nel  caso  in  cui  sopraggiungano  condizioni  di  salute  che
comportano   l'inidoneita'   alla  prestazione  di  lavoro  notturno,
accertata  tramite  il  medico competente, e' garantita al lavoratore
l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
  2.   La   contrattazione   collettiva  definisce  le  modalita'  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 e individua le
soluzioni  nel  caso  in cui l'assegnazione prevista dal citato comma
non risulti applicabile.