Art. 6. Trasferimento al lavoro diurno 1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.