Art. 7.
     Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva
  1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario
di  lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
  2.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale provvede a
verificare  periodicamente,  e  almeno  annualmente,  le disposizioni
introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.