Art. 8.
                         Rapporti sindacali
  1.   L'introduzione   del   lavoro   notturno  e'  preceduta  dalla
consultazione  delle  rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle
rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente   piu'   rappresentative  sul  piano  nazionale;  la
consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere
dalla comunicazione del datore di lavoro.