Art. 9.
                       Doveri di informazione
  1.  Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i
lavoratori  notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori
rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
  2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la
prevenzione   e   la   sicurezza,   nonche'   la   consultazione  dei
rappresentanti   dei   lavoratori  per  la  sicurezza,  ovvero  delle
organizzazioni  sindacali  di  cui all'articolo 8, per le lavorazioni
che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.