(Accordo - art. 1)
                           Testo italiano 
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
              ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
   Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  li   Governo   della
Repubblica di Estonia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"),
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   migliore
cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare  in  relazione
agli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel 
territorio dell'altra Parte Contraente 
 
e, 
 
   riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione  di  tali
investimenti, in base agli  Accordi  internazionali,  contribuira'  a
stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' 
di entrambe le Parti Contraenti 
 
   hanno convenuto quanto segue: 
 
                      ARTICOLO 1 - Definizioni 
 
Al fini del presente Accordo: 
 
   1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo
l'entrata in vigore del presente Accordo, da  una  persona  fisica  o
giuridica di una Parte Contraente  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente  in  conformita'  alle  leggi   ed   ai   regolamenti   di
quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica scelta. 
   Senza limitare quanto sopra previsto,  il  termine  "investimento"
comprendera' in particolare ma non esclusivamente: 
   a) proprieta' mobili ed immobili nonche'  ogni  altro  diritto  di
proprieta'  in  rem,  ivi  compresi  diritti  reali  di  garanzia  su
proprieta' altrui quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni, nella
misura in cui possano essere investiti; 
   b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni  azionarie  o
altri strumenti di credito, cosi' come titoli pubblici in genere; 
   c) crediti in denaro  o  qualsiasi  altro  diritto  a  prestazioni
aventi un valore economico e connessi  ad  un  investimento,  nonche'
redditi reinvestiti e guadagni da capitale; 
   d)  diritti  d'autore,  marchi   commerciali,   brevetti,   design
industriali  ed  altri  diritti   di   proprieta'   intellettuale   e
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
ed avviamento; 
   e) ogni diritto economico risultante  da  legge  o  da  contratto,
nonche' ogni licenza e concessione  rilasciate  in  conformita'  alle
disposizioni in vigore relative alle attivita'  economiche,  comprese
quelle  di  prospezione,  estrazione  e  sfruttamento  delle  risorse
naturali; 
   f) ogni aumento di valore dell'investimento originario. 
   Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non  implica  una
modifica della natura dello stesso. 
   2.  Per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica di una  Parte  Contraente  che  effettui  investimenti  nel
territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le  consociate  e  le
affiliate estere e le filiali controllate  dalle  persone  fisiche  e
giuridiche di cui sopra. 
   3. Per "persona fisica", con  riferimento  a  ciascuna  delle  due
Parti Contraenti si intende qualsiasi persona  fisica  che  abbia  la
nazionalita' di quello Stato in conformita' alla sua legislazione. 
   4. Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna  delle  due
Parti Contraente si intende qualsiasi entita' che abbia la  sua  sede
principale nel  territorio  di  una  delle  Parti  Contraenti  e  sia
costituita in conformita'  alla  rispettiva  legislazione  nazionale,
quali  istituzioni  pubbliche,  societa'  di  capitali,  societa'  di
persone, fondazioni ed associazioni indipendentemente dal  fatto  che
la loro responsabilita' sia limitata o meno. 
   5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti  da  investimenti
ivi  compresi  in  particolare,  profitti  o  interessi,  redditi  da
interessi guadagni da capitale, dividendi, royalties  o  compensi  e'
spettanze diverse per assistenza, servizi tecnici nonche' compensi in
natura. 
   6. Per "territorio" si  intende,  oltre  alle  superfici  comprese
entro  i  confini  terrestri  le  zone   marittime.   Queste   ultime
comprendono altresi' le aree marine e sottomarine alle quali la Parte
Contraente esercita la propria sovranita',  o  esercita,  secondo  il
diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione; 
   7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo in  materia
di  investimenti  stipulato  fra  una  Parte  Contraente  o  una  sua
istituzione designata ed un investitore dell'altra Parte Contraente.