Testo italiano ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica italiana ed li Governo della Repubblica di Estonia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare in relazione agli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Al fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica scelta. Senza limitare quanto sopra previsto, il termine "investimento" comprendera' in particolare ma non esclusivamente: a) proprieta' mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi compresi diritti reali di garanzia su proprieta' altrui quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni, nella misura in cui possano essere investiti; b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie o altri strumenti di credito, cosi' come titoli pubblici in genere; c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto a prestazioni aventi un valore economico e connessi ad un investimento, nonche' redditi reinvestiti e guadagni da capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto economico risultante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni in vigore relative alle attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; f) ogni aumento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica una modifica della natura dello stesso. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate e le affiliate estere e le filiali controllate dalle persone fisiche e giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di quello Stato in conformita' alla sua legislazione. 4. Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraente si intende qualsiasi entita' che abbia la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia costituita in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale, quali istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme derivanti da investimenti ivi compresi in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi guadagni da capitale, dividendi, royalties o compensi e' spettanze diverse per assistenza, servizi tecnici nonche' compensi in natura. 6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le aree marine e sottomarine alle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranita', o esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione; 7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo in materia di investimenti stipulato fra una Parte Contraente o una sua istituzione designata ed un investitore dell'altra Parte Contraente.