ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano firmatarie, o da disposizioni generali di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento riservato di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla sua legislazione ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifiche autorizzazioni contrattuali o di investimento o accordi, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, dovra' essere concesso il trattamento piu' favorevole. 3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, dovesse aver luogo, nell'ambito della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento, una modifica delle condizioni di salvaguardia estese all'investimento, non verra' inficiata la protezione concessa ai sensi della precedente legislazione.