(Accordo - art. 12)
          ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni 
 
   1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che
da  un  altro  Accordo  internazionale  di  cui  entrambe  le   Parti
Contraenti siano firmatarie, o da disposizioni  generali  di  diritto
internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti  ed  ai  loro
investitori le disposizioni piu' favorevoli. 
   2. Qualora il trattamento riservato di una Parte  Contraente  agli
investitori dell'altra Parte  Contraente,  in  conformita'  alla  sua
legislazione ed  ai  suoi  regolamenti  o  ad  altre  disposizioni  o
specifiche autorizzazioni contrattuali o di investimento  o  accordi,
sia piu'  favorevole  di  quello  accordato  ai  sensi  del  presente
Accordo, dovra' essere concesso il trattamento piu' favorevole. 
   3. Qualora, successivamente alla data in cui e'  stato  effettuato
l'investimento, dovesse aver luogo,  nell'ambito  della  legislazione
della  Parte  Contraente  nel  cui  territorio  e'  stato  effettuato
l'investimento, una modifica delle condizioni di salvaguardia  estese
all'investimento, non verra'  inficiata  la  protezione  concessa  ai
sensi della precedente legislazione.