ARTICOLO 14 - Durata e scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, a meno che una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di recesso all'altra Parte non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo dall'Articolo 1 al 12 dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla suddetta data. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI ESTONIA Parte di provvedimento in formato grafico