(Accordo - art. 14)
                   ARTICOLO 14 - Durata e scadenza 
 
   1. Il presente Accordo restera' in vigore per  un  periodo  di  10
anni dalla data di entrata in vigore e  restera'  in  vigore  per  un
ulteriore periodo  di  5  anni,  a  meno  che  una  delle  due  Parti
Contraenti abbia fornito preavviso scritto di recesso all'altra Parte 
non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 
   2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza
di cui al presente Accordo,  le  disposizioni  del  presente  Accordo
dall'Articolo 1 al 12 dovranno restare in vigore per un ulteriore 
periodo di 5 anni dalla suddetta data. 
 
   IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi 
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
   FATTO a Roma il 20 marzo 1997, in duplice copia, in lingua 
italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. 
 
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese. 
 
 
 
    

 PER IL GOVERNO DELLA                        PER IL GOVERNO DELLA
  REPUBBLICA ITALIANA                         REPUBBLICA DI ESTONIA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico