(Accordo - art. 2)
       ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 
 
   1. Entrambe le Parti  Contraenti  incoraggeranno  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente ad effettuare  investimenti  nel  proprio
territorio. 
   2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti  avranno
diritto di accesso alle  attivita'  di  investimento  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, su  una  base  non  meno  favorevole  di
quella concessa in virtu' dell'Articolo 3.1. 
   3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno in qualsiasi  momento
un trattamento giusto ed  equo  agli  investimenti  effettuati  dagli
investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti
dovranno  far  si'  che  la  gestione,  il  mantenimento,  l'uso,  la
trasformazione,  il  godimento  o  la  cessione  degli   investimenti
effettuati nel loro territorio da  parte  di  investitori  dell'altra
Parte Contraente non siano soggetti a provvedimenti ingiustificati  o
discriminatori. 
   4. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere nel proprio
territorio un quadro giuridico atto a garantire agli  investitori  la
continuita' di trattamento giuridico, ivi compreso  il  rispetto,  in
buona fede, di tutti gli impegni assunti in  riferimento  a  ciascuno
specifico investitore.