ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, su una base non meno favorevole di quella concessa in virtu' dell'Articolo 3.1. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti dovranno far si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente non siano soggetti a provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in riferimento a ciascuno specifico investitore.