(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
 
   1.  Entrambe  le  Parti  Contraenti  accorderanno,   nel   proprio
territorio,  agli  investimenti  e  relativi  redditi  effettuati  da
investitori dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato agli investimenti e  relativi  redditi
effettuati da propri cittadini o da investitori di Paesi terzi. 
   2. Qualora in virtu' di leggi nazionali o di obblighi intenzionali
venga introdotto un trattamento piu' favorevole  di  quello  previsto
dal  presente  Accordo,  tale  trattamento  verra'   applicato   agli
investitori della rispettiva Parte Contraente anche  per  i  rapporti
pendenti. 
   3. Le disposizioni  dei  precedenti  commi  1  e  2  del  presente
Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle
Parti Contraenti possa riservare agli investitori di Paesi  terzi  in
virtu' della sua appartenenza ad Unioni doganali o economiche, ad  un
Mercato Comune ad un Area di Libero Scambio, ad un Accordo  regionale
o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale  internazionale
o ad accordi firmati al fine  di  evitare  la  doppia  imposizione  o
facilitare il commercio transfrontaliero.