(Accordo - art. 4)
          ARTICOLO 4 - Risarcimento per da danni o perdite 
 
   1. Qualora gli investitori  di  una  delle  due  Parti  Contraenti
subiscano perdite o danni negli investimenti da essi  effettuati  nel
territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme
di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, disordini civili o
altri eventi  simili,  la  Parte  Contraente  nella  quale  e'  stato
effettuato l'investimento colpito offrira' un  adeguato  risarcimento
per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che esse siano
state causate da forze di governo o da altri  soggetti.  I  pagamenti
effettuati a  titolo  di  risarcimento  dovranno  essere  liberamente
trasferibili senza indebito ritardo. 
   Gli  investitori   interessati   dovranno   ricevere   lo   stesso
trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed, in
ogni caso, un trattamento non meno  favorevole  di  quello  accordato
agli investitori di Paesi terzi.