ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti ai quali fa riferimento il presente Accordo non dovranno essere soggetti ad alcun provvedimento che possa limitare, permanentemente o temporaneamente il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento degli investimenti salvo quanto specificamente disposto dalla attuale legislazione, sia a livello nazionale che locale, e/o dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dalle corti o dai tribunali competenti. 2. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati requisiti o assoggettati a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento, ed a patto che questi provvedimenti siano adottati su base non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni di legge ed alle procedure giuridiche. 3. Detto equo risarcimento sara' stabilito sulla base del valore reale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di una intesa fra la Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento si basera' sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Senza limitare la portata del precedente comma, nel caso in cui oggetto della nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia una societa' con capitale estero, la valutazione della quota dell'investitore sara', nella valuta in cui e' effettuato l'investimento, non inferiore al valore iniziale, accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva, e diminuito del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite. 5. Il risarcimento verra' considerato adeguato qualora esso sia corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento nella misura in cui detta valuta sia, o resti, convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento verra' considerato tempestivo qualora avvenga senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. 7. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base semestrale LIBOR dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di ciascuna delle due Parti Contraenti che affermi che tutto o parte dei propri investimenti siano stati espropriati avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato, e, in caso affermativo, se tale esproprio ed il relativo risarcimento si conformino ai principi del diritto internazionale, e di decidere in merito a tutte le altre questioni correlate. 9. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresi' ai profitti da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 10. Qualora, a seguito dell'esproprio, gli investimenti di cui trattasi non siano stati utilizzati a detto scopo, l'investitore interessato o i suoi aventi diritto sono autorizzati a riacquistare i beni espropriati al prezzo di mercato.