(Accordo - art. 5)
             ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 
 
   1. Gli investimenti ai quali fa riferimento  il  presente  Accordo
non  dovranno  essere  soggetti  ad  alcun  provvedimento  che  possa
limitare, permanentemente o temporaneamente il diritto di proprieta',
possesso, controllo  o  godimento  degli  investimenti  salvo  quanto
specificamente disposto dalla attuale  legislazione,  sia  a  livello
nazionale che locale, e/o dai regolamenti e dalle  ordinanze  emanate
dalle corti o dai tribunali competenti. 
   2. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle
due Parti Contraenti  non  dovranno  essere,  de  jure  o  de  facto,
direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati  requisiti
o assoggettati a misure aventi  un  effetto  analogo  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di  interesse
nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo  risarcimento,  ed  a
patto   che   questi   provvedimenti   siano   adottati    su    base
non-discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni di  legge  ed
alle procedure giuridiche. 
   3. Detto equo risarcimento sara' stabilito sulla base  del  valore
reale di mercato dell'investimento immediatamente prima  del  momento
in cui la decisione di nazionalizzazione o  di  esproprio  sia  stata
annunciata o resa pubblica. 
   In  assenza  di  una  intesa  fra  la  Parte  Contraente  nel  cui
territorio e' stato effettuato l'investimento e l'investitore durante
la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento  si
basera' sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi  di  cambio
presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. 
   Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento  sara'  quello
prevalente alla data immediatamente precedente il momento in  cui  la
decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata  o
resa pubblica. 
   4. Senza limitare la portata del precedente comma, nel caso in cui
oggetto della nazionalizzazione, esproprio o misura analoga  sia  una
societa'  con   capitale   estero,   la   valutazione   della   quota
dell'investitore  sara',  nella   valuta   in   cui   e'   effettuato
l'investimento, non inferiore al valore iniziale,  accresciuto  degli
aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale,  dei  profitti
non distribuiti e dei fondi di riserva, e diminuito del valore  delle
riduzioni di capitale e delle perdite. 
   5. Il risarcimento verra' considerato adeguato  qualora  esso  sia
corrisposto  nella  stessa  valuta  in  cui   e'   stato   effettuato
l'investimento nella  misura  in  cui  detta  valuta  sia,  o  resti,
convertibile, o, altrimenti,  in  qualsiasi  altra  valuta  accettata
dall'investitore. 
   6. Il risarcimento verra' considerato tempestivo  qualora  avvenga
senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. 
   7. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato  sulla
base semestrale LIBOR dalla data di nazionalizzazione o di  esproprio
alla data del pagamento. 
   8. Un cittadino  o  una  societa'  di  ciascuna  delle  due  Parti
Contraenti che affermi che tutto  o  parte  dei  propri  investimenti
siano stati espropriati avra' diritto  ad  un  sollecito  riesame  da
parte  delle  competenti  autorita'  giudiziarie   o   amministrative
dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detto esproprio
si sia verificato, e, in caso affermativo, se tale  esproprio  ed  il
relativo  risarcimento  si  conformino  ai   principi   del   diritto
internazionale, e di decidere in merito a tutte  le  altre  questioni
correlate. 
   9.  Le  disposizioni  del  comma  2  del  presente   Articolo   si
applicheranno altresi' ai profitti da  investimento  e,  in  caso  di
liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 
   10. Qualora, a seguito dell'esproprio,  gli  investimenti  di  cui
trattasi non siano stati  utilizzati  a  detto  scopo,  l'investitore
interessato o i suoi aventi diritto sono autorizzati a riacquistare i
beni espropriati al prezzo di mercato.