(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
          Rimpatrio del capitale dei profitti e dei redditi 
 
   1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  che  gli  investitori
dell'altra  Parte  Contraente   possano   trasferire   quanto   segue
all'estero,  senza  indebito  ritardo,  in   una   qualsiasi   valuta
convertibile: 
   a)  capitali  e  capitali  aggiuntivi  ivi  compresi   gli   utili
reinvestiti  utilizzati  per  il  mantenimento  e   l'aumento   degli
investimenti; 
   b) utili netti, dividendi royalties,  compensi  per  assistenza  e
servizi tecnici interessi ed altri profitti; 
   c) utili  derivanti  dalla  vendita  totale  o  parziale  o  dalla
liquidazione totale o parziale di un investimento; 
   d) fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e
pagamento dei relativi interessi; 
   e) remunerazioni e indennita' corrisposte a  cittadini  dell'altra
Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in  relazione  ad  un
investimento effettuato nel proprio territorio,  nell'importo  e  nei
modi prescritti dalla legislazione nazionale  e  dai  regolamenti  in
vigore. 
 
   2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo,
le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui
al comma 1 del presente Articolo  lo  stesso  trattamento  favorevole
riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi  terzi
nel caso in cui esso sia piu' favorevole.