ARTICOLO 6 Rimpatrio del capitale dei profitti e dei redditi 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire quanto segue all'estero, senza indebito ritardo, in una qualsiasi valuta convertibile: a) capitali e capitali aggiuntivi ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'aumento degli investimenti; b) utili netti, dividendi royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici interessi ed altri profitti; c) utili derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi per il rimborso di prestiti connessi ad un investimento e pagamento dei relativi interessi; e) remunerazioni e indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'importo e nei modi prescritti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi nel caso in cui esso sia piu' favorevole.