(Accordo - art. 7)
                        ARTICOLO 7 - Surroga 
 
   Nel caso in cui  una  Parte  Contraente  od  una  sua  istituzione
designata  abbia  garantito  un  risarcimento   contro   rischi   non
commerciali in relazione ad un investimento  effettuato  da  uno  dei
suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia
effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia,
l'altra  Parte  Contraente  riconoscera'  la  cessione  dei   diritti
dell'investitore alla prima Parte Contraente o alla  sua  istituzione
designata. Per il trasferimento  dei  pagamenti  da  effettuare  alla
Parte Contraente o alla sua istituzione designata in virtu'  di  tale
surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5  e  6
del presente Accordo.