(Accordo - art. 8)
               ARTICOLO 8 - Procedure di Trasferimento 
 
   1. I trasferimenti di cui agli Articoli  4,  5,  6  e  7  dovranno
essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso,  entro  sei
mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere
effettuati in valuta convertibile.  Tutti  i  trasferimenti  dovranno
essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data
in cui l'investitore impartisce alla banca l'ordine di effettuare  il
relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni del  comma  3
dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile  in  caso  di
nazionalizzazione o esproprio. 
   2. Si ritiene che gli obblighi fiscali di cui al precedente  comma
siano  adempiuti  quando  l'investitore  ha  esperito  le   procedure
previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio
sono stati effettuati gli investimenti.