Art. 2.
      Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466
  1.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 1:
      1)  al  comma  1,  primo periodo, dopo le parole: "30 settembre
1996",  sono  inserite  le seguenti: ", incrementata del 20 per cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre
1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi";
      2)  al  comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in
aumento",  sono  inserite  le seguenti: ", cosi' come incrementata ai
sensi del comma 1,";
    b) nell'articolo 5:
      1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3,
4  e  5"  sono  sostituite  dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel
comma  2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale
investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4";
      2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto
reddito"  sono  inserite  le seguenti: ", per un importo comunque non
eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,";
      3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
      4)  al  comma  5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e
non  hanno  effetto  ai  fini  della  determinazione  dell'imposta da
versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.
  3.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede  con  gli  stanziamenti  previsti dall'articolo 2, comma 13,
della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, e dall'articolo 6, comma 14,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro delle finanze
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del citato decreto
          legislativo  n.  466 del 1997, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  1.  - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato
          dalle  societa'  e  dagli  enti  indicati nell'articolo 87,
          comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e' assoggettabile
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  con
          l'aliquota  del  19  per  cento per la parte corrispondente
          alla  remunerazione  ordinaria  della variazione in aumento
          del  capitale  investito  rispetto  a quello esistente alla
          chiusura  dell'esercizio  in  corso  al  30 settembre 1996,
          incrementata  del  20  per  cento  per il periodo d'imposta
          successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40
          per  cento  per i periodi d'imposta successivi. La presente
          disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo
          125  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi. Se il
          periodo  di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la
          variazione  in  aumento  va  ragguagliata  alla  durata del
          periodo stesso.
              2.  La  remunerazione  ordinaria  di  cui al comma 1 e'
          determinata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, da emanare entro il
          31 marzo   di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti
          finanziari   medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e
          privati,  aumentabili  fino  al  3  per  cento  a titolo di
          compensazione del maggior rischio.
              3.  L'applicazione  della  disposizione del comma 1 non
          puo'  determinare  un'aliquota media dell'imposta inferiore
          al  27  per  cento.  La  parte  di reddito che, per effetto
          dell'applicazione   del   presente   comma,   non   fruisce
          dell'aliquota  ridotta  di  cui  al comma 1 e' computata in
          aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei
          periodi  di  imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il
          medesimo  riporto  a  nuovo si applica altresi' nel caso di
          assenza o insufficienza di reddito imponibile.
              4.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, il capitale
          investito  esistente  alla chiusura dell'esercizio in corso
          al  30 settembre  1996  e'  costituito dal patrimonio netto
          risultante   dal   relativo  bilancio,  senza  tener  conto
          dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
          in  aumento  i  conferimenti  in  denaro  nonche' gli utili
          accantonati  a  riserva ad esclusione di quelli destinati a
          riserve  non disponibili costituite a fronte di plusvalenze
          derivanti    dalla    valutazione    effettuata   a   norma
          dell'articolo  2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come
          variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto
          con   attribuzione,   a   qualsiasi   titolo,   ai  soci  o
          partecipanti.   In   ciascun  esercizio  la  variazione  in
          aumento,  cosi  come incrementata ai sensi del comma 1, non
          puo'  comunque  eccedere il patrimonio netto risultante dal
          bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
              5.  Gli  incrementi derivanti da conferimenti in denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti    dall'accantonamento   di   utili   a   partire
          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono
          formate.   I  decrementi  rilevano  a  partire  dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati".
              -  Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo degli
          articoli 87,  comma  1, lettere a) e b), e 125 del T.U.I.R.
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917 del 1986:
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali".
              "Art.  125 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
          casi  di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
          il  reddito  di  impresa  relativo  al periodo compreso tra
          l'inizio  dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
          il  provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
          in  base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
          liquidatore.  Per  le imprese individuali e per le societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice il detto
          reddito   concorre   a   formare   il  reddito  complessivo
          dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
          dei  soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
          della  dichiarazione  di fallimento o del provvedimento che
          ordina la liquidazione.
              2.  Il  reddito di impresa relativo al periodo compreso
          tra  l'inizio  e  la chiusura del procedimento concorsuale,
          quale  che  sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
          esercizio  provvisorio,  e' costituito dalla differenza tra
          il  residuo  attivo  e  il  patrimonio netto dell'impresa o
          della  societa' all'inizio del procedimento, determinato in
          base ai valori fiscalmente riconosciuti.
              3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
          collettivo  e  in accomandita semplice la differenza di cui
          al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
          beni  personali  dell'imprenditore  o dei soci compresi nel
          fallimento  o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
          personali  dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
          o  dal  commissario  liquidatore.  Ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
          netto   dell'imposta   locale   sui  redditi,  e'  imputato
          all'imprenditore,  ai  familiari partecipanti all'impresa o
          ai  soci  nel  periodo  di  imposta  in cui si e' chiuso il
          procedimento;  se  questo si chiude in perdita si applicano
          le  disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai
          beni   e  diritti  non  compresi  nel  fallimento  o  nella
          liquidazione  a  norma dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942,
          n.  267,  restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
          obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
              4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
          impresa  relativo  al periodo di durata del procedimento e'
          commisurata  alla  differenza  di  cui ai commi 2 e 3 ed e'
          prelevata  sulla  stessa.  Per  i redditi di ciascuno degli
          immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali
          dell'imprenditore  o  dei  soci  compresi  nel fallimento o
          nella  liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
          possesso  rientrante nel periodo di durata del procedimento
          ed  e'  prelevata,  nel  complessivo  ammontare, sul prezzo
          ricavato dalla vendita".
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art. 2426 codice civile:
              "Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionvolmente  imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata;
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disagio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato,  primo uscito o "ultimo entrato, primo uscito ; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo  n.  466 del 1997, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  5.  - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,
          2,  3  e  4  si  applicano  secondo  i criteri indicati nel
          presente   articolo,  ai  soggetti  indicati  nel  comma  2
          assumendo,   in  luogo  della  variazione  in  aumento  del
          capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo
          1, comma 4.
              2.   Il  reddito  d'impresa  dichiarato  dalle  persone
          fisiche   e   dalle   societa'  in  nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  in regime di contabilita' ordinaria,
          anche  per  opzione  irrevocabile, puo' essere assoggettato
          separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19
          per   cento   per  la  parte  corrispondente  all'ammontare
          agevolato,  determinato  ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
          Tuttavia   detto  reddito,  per  un  importo  comunque  non
          eccedente   il  limite  superiore  previsto  per  il  primo
          scaglione,  concorre  alla formazione e reddito complessivo
          delle  persone  fisiche e dei soci delle societa' personali
          ai  fini  della determinazione delle aliquote per scaglioni
          di  reddito  di  cui  all'articolo 11 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              3-4. (Soppressi).
              5.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si
          applicano,   in   quanto  compatibili,  anche  ai  soggetti
          commerciali  non residenti per le attivita' svolte mediante
          stabili organizzazioni nel territorio dello Stato".
              -  Per opportuna conoscenza si riporta il testo vigente
          dell'articolo 11  del  T.U.I.R.  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
                a) fino a L. 15.000.000 18,5 per cento;
                b)      oltre      L. 15.000.000     e     fino     a
          L. 30.000.000 25,5 per cento;
                c)      oltre      L. 30.000.000     e     fino     a
          L. 60.000.000 33,5 per cento;
                d)      oltre      L. 60.000.000     e     fino     a
          L. 135.000.000 39,5 per cento;
                e) oltre L. 135.000.000 45,5 per cento.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma  3-bis,  se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma
          dell'articolo   14,   per  la  parte  che  trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma  1  dell'articolo  105,  e' riconosciuto come credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma 3.  Il  credito  limitato  si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  lordo delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3-ter.  Relativamente al credito di imposta limitato di
          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          avvalersi  delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo
          14".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 13, della
          legge n. 133 del 1999:
              "13.  Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
          disposizioni  di  cui al comma 7 non possono derivare oneri
          aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato superiori a 1.000
          miliardi  di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  finanze. All'onere derivante dalle misure
          agevolative  di  cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
          derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 7 che non
          risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
          complessivamente  in  2.000  miliardi  di lire per ciascuno
          degli  anni  2000  e  2001, si provvede per una quota parte
          pari  alla  meta'  mediante utilizzo delle proiezioni per i
          medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
          provvede  a  carico  delle maggiori  disponibilita'  di cui
          all'articolo  1,  comma  2,  ultimo periodo, che a tal fine
          sono  utilizzabili  anche  per  l'anno  2000,  salvo che al
          reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le
          procedure  previste  dall'articolo  11-ter,  comma 7, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in
          assenza  di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
          comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento".
              - Si riporta l'art. 6, comma 14, della legge n. 488 del
          1999:
              "14.  E'  autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per
          l'anno  2001  e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per
          la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2
          della legge 13 maggio 1999, n. 133".