Articolo 10 
                              Vigilanza 
 
  1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi: 
    a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche; 
    b) i regolamenti; 
    c) i bilanci; 
    d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese; 
    e) partecipazione ad organismi societari. 
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive  se,  nel
termine di sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione,  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con
provvedimento motivato,  l'annullamento  per  vizi  di  legittimita',
ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame. 
  3. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per
un periodo di pari durata. 
  4.  Le  delibere  riesaminate  dalle  Stazioni  Sperimentali   sono
soggette unicamente a controllo di legittimita',  limitatamente  alle
parti modificate.