Articolo 11 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.   In   ciascuna   Stazione   sperimentale   il   Consiglio    di
amministrazione ed il Presidente in carica alla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  legislativo,  restano  in  carica  fino
all'insediamento del nuovo Consiglio di  amministrazione  e  comunque
non oltre sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio  di
amministrazione e' deliberata dal  Consiglio  di  amministrazione  in
carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto
legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate  dal  nuovo
Consiglio  di  amministrazione  entro  sei   mesi   dalla   data   di
insediamento. 
  3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,  in  servizio  presso  le  Stazioni
Sperimentali, puo' optare, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore dei presente decreto  legislativo,  per  l'applicazione  delle
norme di cui all'articolo 5. Il personale che  non  si  avvale  della
facolta' di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del  predetto
Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale.  A  detto
personale possono essere applicate  le  procedure  di  mobilita'  nel
comparto della contrattazione collettiva delle  istituzioni  e  degli
enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma  1
- lettera s),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  che  richiama
l'articolo 35 del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni. 
  4.  Al   personale   appartenente   all'organico   della   Stazione
Sperimentale  puo'  essere  applicato  l'articolo  33   dei   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
            - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera  s),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
              "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',  oltreche'
          ai princi'pi generali  desumibili  dalla  legge  23  agosto
          1988, n. 400, dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n  29,  e  successive
          modificazioni ed  integrazioni,  ai  seguenti  princi'pi  e
          criteri direttivi: 
                a) - r) (omissis); 
                s) realizzare gli  eventuali  processi  di  mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su
          base territoriale, ai sensi  dell'art.  35,  comma  8,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento di  cui  all'art.  1  della  presente  legge,
          nonche' di razionalizzazione, riordino  e  fusione  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  a),  procedure  finalizzate
          alla riqualificazione professionale  per  il  personale  di
          tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei  posti
          disponibili  a  seguito  della  definizione  delle   piante
          organiche e con le modalita' previste  dall'art.  3,  commi
          205 e 206 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  fermo
          restando che le  singole  amministrazioni  provvedono  alla
          copertura degli oneri finanziari attraverso i  risparmi  di
          gestione sui propri capitoli di bilancio". 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  33  e  35  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato  con
          decreto   legislativo   23   dicembre    1993,    n.    546
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego): 
              "Art. 33 (Competenze dei  comitati  provinciali  e  dei
          comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui
          all'art. 17 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della  funzione  pubblica  sull'esito  degli
          accertamenti effettuati ai  sensi  del  medesimo  art.  17,
          comma  4,   e   formulano   proposte   per   la   razionale
          redistribuzione del personale degli organi decentrati delle
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti  di
          personale   eventualmente   necessari,   informandone    le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano locale presso le amministrazioni interessate. 
              2. I comitati metropolitani  istituiti  sul  territorio
          nazionale  predispongono   progetti   per   una   razionale
          redistribuzione del personale degli organi decentrati delle
          Amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad   orientamento
          autonomo, e  degli  enti  pubblici  nei  rispettivi  ambiti
          provinciali con indicazione dei relativi  trasferimenti  di
          personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   -   Dipartimento   della    funzione    pubblica
          informandone  le  organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative sul  piano  locale  presso  amministrazioni
          interessate. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri vengono adottati i provvedimenti di  trasferimento
          del personale di cui ai commi 1 e 2. 
              4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani
          sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni  e
          degli enti locali interessati. 
              Art.   35   (Procedimento   per   l'attuazione    della
          mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  eventuale  esame  con   le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale secondo le modalita' di  cui  all'art.  10,
          nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra  le  regioni,
          sulla base di  preventive  intese  con  le  amministrazioni
          regionali  espresse  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati: 
                a)  i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
          messa  in  disponibilita'  e  per   la   formazione   delle
          graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono  formate
          sulla base di criteri analoghi a quelli previsti  dall'art.
          5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) i criteri di coordinamento tra i  trasferimenti  a
          domanda  e  d'ufficio,  ivi  compresi  quelli  disciplinati
          dall'art. 33; 
                c) i criteri di coordinamento  tra  le  procedure  di
          mobilita' ed i nuovi accessi; 
                d) le fasi della informazione ed i contenuti generali
          oggetto  dell'eventuale   esame   con   le   rappresentanze
          sindacali con le modalita' di cui all'art. 10; 
              2. In ogni caso dovra'  essere  osservato  il  seguente
          ordine di priorita': 
                a)  inquadramento  nei   ruoli   del   personale   in
          soprannumero; 
                b) trasferimento a domanda  a  posto  vacante,  dando
          priorita' al personale in esubero; 
                c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero  a
          posto vacante; 
                d) assunzioni su posti  che  rimangano  vacanti  dopo
          l'espletamento delle procedure di cui al presente comma. 
              3. Nel regolamento di cui al comma l si tiene conto  di
          particolari categorie di  personale  o  di  amministrazioni
          pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di  cui
          all'art. 20, comma 10, presentano carattere di  specialita'
          sulla  base  di  specifiche  disposizioni  di   legge.   In
          particolare saranno disciplinati, tenendo  anche  conto  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per la  mobilita'  del  personale  fra  tutte  le
          strutture del Servizio sanitario  nazionale  ed  i  servizi
          centrali  e  periferici  del   Ministero   della   sanita'.
          Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali  si
          terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti
          economici  del  personale  con  riguardo  all'esercizio  di
          funzioni analoghe. Nel regolamento di cui  al  comma  l  si
          tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche  del
          personale  dell'universita'  e  degli  enti   pubblici   di
          ricerca. 
              4.  Per  l'attuazione  della  mobilita'  esterna   alle
          singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
          prioritariamente  nell'ambito  della  provincia   o   della
          regione,    previa    consultazione    dell'amministrazione
          regionale e dell'ente interessato alla mobilita'. 
              5. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          capo  ed  in  attesa  dell'emanazione   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  1,
          restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di
          mobilita'. 
              6. I trasferimenti degli oneri  economici  relativi  al
          personale  assunto  dagli  enti  locali  a  seguito   della
          mobilita'  volontaria  e  d'ufficio  avvengono  secondo  le
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri 22 luglio l989, n. 428, del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n.  191,  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  giugno
          1992,  n.  473.  Il  regime  pensionistico  del   personale
          assoggettato a mobilita' e'  disciplinato  dall'articolo  6
          della legge 29  dicembre  1988,  n.  554,  e  dal  relativo
          regolamento attuativo. 
              7. Al personale del comparto scuola si  applica  l'art.
          3, comma 8, del decreto legislativo l2  febbraio  1993,  n.
          35, e a  quello  degli  enti  locali  le  disposizioni  del
          decreto-legge  l8  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
              8. La mobilita' dei  pubblici  dipendenti  puo'  essere
          realizzata, ferme restando le  norme  vigenti  in  tema  di
          mobilita' volontaria e di ufficio, anche  mediante  accordi
          di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
          sindacali,  con  il   consenso   dei   singoli   lavoratori
          interessati".