Articolo 11 Disposizioni transitorie 1. In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento. 3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, puo' optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facolta' di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilita' nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale puo' essere applicato l'articolo 33 dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai princi'pi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) - r) (omissis); s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio". - Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato con decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego): "Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2. 4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati. Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita'). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'art. 10, nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati: a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33; c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi; d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'art. 10; 2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita': a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero; b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorita' al personale in esubero; c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante; d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma. 3. Nel regolamento di cui al comma l si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma l si tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche del personale dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca. 4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilita'. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'. 6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio l989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo. 7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo l2 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge l8 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 8. La mobilita' dei pubblici dipendenti puo' essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilita' volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".