Articolo 2 Natura giuridica e funzioni 1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare: a) attivita' di ricerca industriale e attivita' di sviluppo precompetitiva; b) attivita' di certificazione di prodotti o di processi produttivi; c) analisi e controlli; d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; e) attivita' di documentazione, divulgazione, promozione della qualita' e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica; g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali. 3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attivita', le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a societa'.