Articolo 2 
                     Natura giuridica e funzioni 
 
  1. Le Stazioni Sperimentali  per  l'industria  sono  enti  pubblici
economici  e   sono   sottoposte   alla   vigilanza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive
leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per  l'industria  svolgono
in particolare: 
    a) attivita' di  ricerca  industriale  e  attivita'  di  sviluppo
precompetitiva; 
    b)  attivita'  di  certificazione  di  prodotti  o  di   processi
produttivi; 
    c) analisi e controlli; 
    d) consulenza alle imprese,  alle  pubbliche  amministrazioni  ed
enti pubblici; 
    e) attivita' di documentazione,  divulgazione,  promozione  della
qualita'  e  supporto  alla  formazione   negli   specifici   settori
produttivi, anche al fine di  consentire  la  crescita  occupazionale
qualificata; 
    f) partecipazione all'attivita' di normazione tecnica; 
    g) attivita' ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonche'
quelle derivanti da convenzioni internazionali. 
  3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attivita',  le
Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni. 
  4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali
possono partecipare, secondo le norme del codice  civile,  con  altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti,
a consorzi, a societa'.