Articolo 3 Potesta' statutaria 1. In considerazione delle peculiarita' organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse e' riconosciuta potesta' statutaria. 2. Lo Statuto e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri: a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonche' degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale; b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale; c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi: 1) alla modifica dello statuto; 2) alla determinazione degli indirizzi dell'attivita'; 3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti; 4) alla deliberazione dei bilanci; 5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente; 6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.