Articolo 3 
                         Potesta' statutaria 
 
  1. In considerazione delle peculiarita' organizzative e  funzionali
delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna  di  esse  e'
riconosciuta potesta' statutaria. 
  2. Lo Statuto e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione  della
Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei  componenti  ed
e'  sottoposto  all'approvazione  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  3. Lo  Statuto  puo'  prevedere  l'istituzione  dell'Assemblea  dei
partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri: 
    a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su  cui  gravano  i
contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega  a
tal fine conferita alle associazioni  imprenditoriali  nonche'  degli
enti ed associazioni pubbliche  e  private  che  contribuiscono  alla
Stazione Sperimentale; 
    b) attribuzione ai partecipanti del  voto  plurimo  in  relazione
all'ammontare della contribuzione annuale; 
    c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi: 
      1) alla modifica dello statuto; 
      2) alla determinazione degli indirizzi dell'attivita'; 
      3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti; 
      4) alla deliberazione dei bilanci; 
      5) alla elezione dei due terzi dei componenti il  Consiglio  di
amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di  un
revisore effettivo ed uno supplente; 
      6) alla determinazione degli emolumenti spettanti  agli  organi
della Stazione Sperimentale per l'industria.