Articolo 4 
         Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria 
 
  1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali  per  l'industria,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sono: 
    a) il Consiglio di amministrazione; 
    b) il Presidente; 
    c) il Collegio dei revisori contabili. 
  2. Il Consiglio di amministrazione  ed  il  Collegio  dei  revisori
contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato.  Il  Presidente  e'   eletto   dal   Consiglio   di
amministrazione tra i propri componenti. 
  3. Il Collegio dei revisori contabili  si  compone  di  tre  membri
effettivi   ed   altrettanti   supplenti   designati   dal   Ministro
dell'industria, dei commercio e dell'artigianato,  dal  Ministro  del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dall'Associazione piu' rappresentativa degli industriali dei  settori
di competenza della Stazione  Sperimentale,  d'intesa  con  le  altre
Associazioni interessate. 
  4. Nel caso sia  istituita  l'Assemblea  dei  partecipanti,  questa
provvede  alla  designazione  di  un  revisore  effettivo  e  di  uno
supplente  in  luogo  dell'associazione  piu'  rappresentativa  degli
industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di
intesa con le altre associazioni interessate. 
  5. Lo Statuto determina: 
    a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non
superiore a diciotto componenti, nonche' le rappresentanze in seno al
Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei  componenti
di provenienza  imprenditoriale  ed  in  un  terzo  i  componenti  in
rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali; 
    b)  le  funzioni  ed  i  poteri  degli  organi   della   Stazione
Sperimentale; 
    c) i criteri di nomina, le cause e le modalita'  di  scioglimento
del Consiglio di amministrazione; 
    d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende
dalla contribuzione obbligatoria. 
  6. Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione di una Giunta  esecutiva
e di un  Comitato  scientifico  determinandone  la  composizione,  le
competenze e le modalita' di funzionamento. 
  7. Lo Statuto, infine, puo' prevedere l'emanazione  di  regolamenti
in materia di: 
    a) nomina del Direttore generale ed eventualmente  del  Direttore
scientifico, fissandone i criteri e le modalita' di scelta; 
    b) personale; 
    c) ogni altro tipo di regolamento interno.