Articolo 6 
                      Accordi di collaborazione 
 
  1. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti
ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono  stipulare
accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni  ed
altre  persone  giuridiche   pubbliche   o   private,   nazionali   o
internazionali, anche ricevendone contributi. 
  2. Lo Statuto determina i criteri e le  modalita'  per  la  stipula
degli accordi di cui al comma 1.